Nel caso di assenza del lavoratore causata dallo stato di malattia si delinea un conflitto tra l'interesse del datore di lavoro che non vede eseguita la prestazione e il principio della tutela della salute individuale e collettiva. La soluzione scelta dal combinato disposto dell'art. 32 Cost. e dell'art. 2110 C.C. prevede che, in presenza di un'alterazione dello stato di salute del lavoratore che renda materialmente impossibile, o comunque nocivo, lo svolgimento dell'attività oggetto del suo obbligo contrattuale, è giustificata la sospensione della prestazione lavorativa. Tale tutela del diritto del lavoratore alla salute non può essere illimitata, tenuto conto che ci si muove pur sempre nell'ambito di un'obbligazione di carattere contrattuale. Ne consegue quindi che il diritto alla conservazione del posto a favore del dipendente malato sussiste per il periodo di tempo la cui durata è stabilita dalla legge, dalle norme collettive, dagli usi o secondo equità.


- Prezzo: ? 26.00
- Halley Editrice 2006
- Pagine 256

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