Cambiano le regole per chi non paga le bollette dell'acqua, salvo i non disalimentabili, e per l'interruzione della fornitura. Alle utenze condominiali niente distacco se effettuati pagamenti parziali

di Lucia Izzo - Dal 1° gennaio 2020 cambiano le regole per quanto riguarda gli utenti che non pagano le bollette dell'acqua e le modalità dell'eventuale interruzione della fornitura. Le regole sono contenute nella deliberazione n. 311/2019/R/IDR del 16 luglio 2019 (qui sotto allegata) con cui l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha recato regole uniformi circa la Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI).


Morosità nel servizio idrico: la delibera ARERA

[Torna su]

Il provvedimento non manca di recepire la maggiore tutela nei confronti delle utenze vulnerabili e di quelle pubbliche non disalimentabili. Nel dettaglio, il testo si rivolge al c.d. utente finale, ovvero la persona fisica o giuridica che ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Si precisa che le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;


ARERA distingue poi tra utente finale disalimentabile e non disalimentabile: il primo è l'utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore del SII può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura; nei confronti dell'utente non disalimentabile, invece, in caso di morosità non potrà essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura.


Per approfondimenti: Bollette acqua: le nuove regole dal 2020


La delibera

prescrive regole certe e uniformi per tutti gli utenti del servizio idrico integrato e chiarisce che, in caso di morosità, all'utente finale andrà inviato un sollecito bonario di pagamento e, solo dopo averlo inviato, sarà possibile la costituzione in mora dello stesso. Ancora, si consente agli utenti di rateizzare gli importi non pagati.

Limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura

[Torna su]

Particolarmente interessante è la disciplina relativa alla sospensione della fornitura per gli utenti finali disalimentabili, tra i quali rientrano anche le utenze condominiali nei confronti delle quali sono fornite anche altre importanti precisazioni.

In primis, si evidenzia che la sospensione e/o la disattivazione della fornitura dell'utente finale potrà essere effettuata solo se il gestore abbia costituito in mora l'utente finale moroso nei tempi e con le modalità prescritte dalla delibera.

Inoltre, dovranno essere decorsi inutilmente i termini concessi dal gestore all'utente per saldare, senza che quest'ultimo abbia ovviamente adempiuto il proprio onere né abbia inoltrato richiesta di rateizzare il pagamento.

Morosità degli utenti finali domestici residenti

[Torna su]

Qualora ad essere morosi siano le c.d. utenze domestiche residenti, che non appartengono alla categoria di quelle non disalimentabili, la sospensione della fornitura potrà essere eseguita solo se non siano state pagate fatture che, complessivamente, siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo annuo agevolato.

Altrimenti, qualora tecnicamente fattibile, la sospensione potrà avvenire solo successivamente all'intervento di limitazione della fornitura volto ad assicurare un flusso di acqua erogata tale da garantire il quantitativo minimo vitale (50 litri/abitante/giorno).

In costanza di mora di tali utenze, al gestore è consentito di procedere alla disattivazione della fornitura e, contestualmente, alla risoluzione del contratto e alla rimozione del misuratore, soltanto se, dopo l'intervento di limitazione e/o sospensione, si verifichi la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso oppure se le medesime utenze, nei termini previsti, non abbiano onorato gli obblighi per il recupero della morosità pregressa.

Utenze condominiali

[Torna su]

Per quanto riguarda le utenze condominiali, ARERA interviene con ulteriori precisazioni. Anche nei loro confronti la sospensione e/o la disattivazione della fornitura potrà avvenire solo dopo la costituzione in mora da parte del gestore e trascorsi inutilmente i termini concessi per saldare o chiedere la rateizzazione.

Il gestore, in sede di prima applicazione della nuova disciplina in materia di morosità, non potrà attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica nei confronti delle utenze condominiali qualora, entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, siano stati effettuati pagamenti parziali in unica soluzione e pari almeno alla metà dell'importo dovuto.

Il gestore ha invece facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura idrica qualora, entro sei mesi dall'avvenuto pagamento parziale, l'utente non provveda a saldare l'importo dovuto.

Infine, ARERA richiede all'Ente di governo del Condominio o ad altro soggetto competente di promuovere, ove ne sia accertata la fattibilità tecnica, di installare un misuratore per ogni singola unità immobiliare, al fine di rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva e di consentire un rafforzamento delle le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi.

Scarica pdf ARERA, Allegato deliberazione n. 311/2019
Scarica pdf ARERA, deliberazione n. 311/2019

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: