Lo prevede un emendamento approvato dal Senato in occasione della conversione del D.L. n. 4/2019 che riordina le sanzioni applicabili a Caf e Professionisti che rilasciano il visto di conformità

di Lucia Izzo - Un riordino delle sanzioni applicabili ai Centri di assistenza fiscale (CAF) e ai professionisti che rilasciano il visto di conformità infedele sulle dichiarazioni dei redditi, oppure che redigono un'asseverazione non corretta.


Sono alcune delle novità emerse nel corso del "passaggio" al Senato del d.d.l. di conversione del D.L. n. 4/2019 che ha introdotto il reddito di cittadinanza e riformato in diversi punti il sistema pensionistico.


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Al testo originario, Palazzo Madama ha apportato diversi emendamenti sui quali ora dovrà pronunciarsi anche la Camera.


Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità

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Un emendamento approvato al Senato, in particolare, punta a riscrivere l'art. 39 del d.lgs. n. 241/1997. Viene confermata, a carico di Caf e professionisti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione, infedele, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582.


Tuttavia, qualora il visto infedele sia relativo alla dichiarazione dei redditi su modello 730, in luogo della sanzione suddetta, Caf e professionisti dovranno pagare una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Visto infedele e dichiarazione rettificativa

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Prima che l'infedeltà del visto sia contestata dall'Agenzia delle Entrate (con la comunicazione di cui all'art. 26, comma 3-ter, d.m. 164/1999), il Centro di assistenza fiscale o il professionista avrà la possibilità trasmettere una dichiarazione rettificativa con il consenso contribuente. Qualora il contribuente non intenda presentare nuova dichiarazione, il Caf o il professionista potrà comunque trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.


In tali casi, la somma dovuta dagli intermediari potrà essere ridotta ricorrendo allo schema del ravvedimento operoso (art. 13, d.lgs. 472/1997), quindi nel limite massimo del 5%.

Ripetute violazioni

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In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni.

In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione summenzionata.

Caf e professionisti: il controllo formale dei documenti

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Altro emendamento passato al Senato è quello che, intervenendo sull'art. 5 del d.lgs. n. 175/2014 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) modifica i limiti del controllo formale sui documenti.

In particolare, sostituendo il terzo comma della suddetta norma, si prevede che, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente.


Foto: 123rf.com
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