La possibilità di ricorrere alla definizione agevolata entro il 18 dicembre 2018 si ha solo se gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata sono stati notificati entro il 25 maggio

di Valeria Zeppilli - Con l'entrata in vigore del decreto legislativo numero 101/2018, è scattato il conto alla rovescia per l'oblazione privacy che permette di mettersi in regola rispetto alle vecchie violazioni del codice in materia di protezione dei dati personali, pagando, entro il prossimo 18 dicembre, i 2/5 della sanzione minima edittale.

A prevederlo è l'articolo 18 del decreto 101, che è stato di recente oggetto di f.a.q. dedicate, pubblicate sul sito istituzionale del Garante della privacy.

Violazioni escluse dalla definizione agevolata

Il Garante, in particolare, ha specificato che l'oblazione è però possibile solo per coloro ai quali gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di violazioni amministrative sono stati notificati entro la data di entrata in vigore del Gdpr, ovverosia entro il 25 maggio 2018.

Se la notifica è successiva, la definizione agevolata è esclusa, anche se le contestazioni sono relative a violazioni commesse prima di tale data.

L'oblazione non è possibile neanche per coloro che, nel frattempo, hanno visto il proprio procedimento sanzionatorio concludersi con un'ordinanza-ingiunzione del Garante della privacy.

Si tratta di circostanze che hanno già generato diverse critiche, posto che la possibilità o meno di ricorrere all'oblazione dipende da fattori che sono del tutto casuali.

Come pagare l'oblazione

Come si è detto, la definizione agevolata prevede il pagamento di un importo pari a 2/5 della sanzione minima edittale. Il versamento può essere fatto o tramite bonifico o tramite bollettino postale, eventualmente specificando a quale violazione si intende porre rimedio nel caso in cui le norme violate e le contestazioni siano più di una.

Gli importi da pagare

Il Garante ha anche predisposto un'apposita tabella in cui sono indicati tutti gli importi da pagare per le diverse sanzioni, considerata la riduzione prevista per l'oblazione.

In particolare, ecco le somme indicate nelle f.a.q.:

  • Art. 161- € 2.400
  • Art. 162, comma 1 - € 4.000
  • Art. 162, comma 2- € 400
  • Art. 162, comma 2-bis, per le violazioni di cui all'art. 167- € 4.000
  • Art. 162, comma 2-bis, per le violazioni di cui all'art. 33- € 4.000
  • Art. 162, comma 2-ter - € 12.000
  • Art. 162, comma 2-quater- € 4.000
  • Art. 162-bis- € 4.000
  • Art. 162-ter, comma 1- € 10.000
  • Art. 162-ter, comma 2 - € 60 per ciascun contraente
  • Art. 162-ter, comma 4- € 8.000
  • Art. 163- € 8.000
  • Art. 164- € 4.000
  • Art. 164-bis, comma 2 - € 20.000

Destinazione delle somme derivanti dall'oblazione

Tra le altre cose, il Garante ha infine chiarito che le somme derivanti dalla definizione agevolata sono assegnate al bilancio dello Stato e poi, nella misura del 50% annuo, sono riassegnate al fondo previsto dall'articolo 156, comma 8, del codice privacy e destinate ad attività di sensibilizzazione e ispezione e di attuazione del Gdpr.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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