La pronunzia della S.C. in allegato riveste notevole interesse in quanto attiene alla tematica della tardiva corresponsione dei ratei di prestazioni previdenziali limitatamente alla sola sorte capitale, nonché al decorso del termine prescrizionale per il pagamento degli oneri accessori di legge ( rectius: interessi legali e rivalutazione monetaria ). L' impugnata sentenza- resa dalla Corte di Appello di Roma ? riteneva che in tali ipotesi l' erogazione della sorte integri atto di riconoscimento del debito di detti accessori non liquidati unitamente alla somma capitale e- di conseguenza ? implicante effetti interruttivi del termine prescrizionale decennale. La Cassazione, di converso, accoglie la tesi dell' Istituto ricorrente cassando con rinvio al Giudice di Appello considerando fondato l' unico motivo di ricorso. Difatti, assume il Collegio, al mero pagamento dei ratei arretrati non può attribuirsi alcuna valenza ricognitiva della pretesa creditoria vantata ex adverso atteso l' orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte stessa secondo cui ? eccettuato il caso in cui il debitore abbia considerato parziale il pagamento intervenuto con riserva di provvedere al versamento di somme ulteriori in data successiva ? anche per le prestazioni previdenziali demandate all' Inps è determinante soltanto l' atteggiamento soggettivo dell' ente erogatore all' atto del pagamento inteso a voler attribuire o meno natura di acconto su un credito di maggiore ammontare - ossia comprensivo di interessi legali
e/o rivalutazione monetaria. Parimenti, nessuna incidenza ha la paventata differenziazione in ordine alle procedure accertative e liquidatorie in capo agli enti pubblici previdenziali. Il Giudice di legittimità sottolinea,altresì, che la domanda dell' assicurato volta all' ottenimento di una certa prestazione può qualificarsi alla stregua di atto di impulso nell' ambito di una sequenza procedimentale amministrativa articolata su una serie di atti ricognitivi di un diritto a conseguire detta prestazione in costanza dei prescritti requisiti.
Iter finalizzato, ordunque, a rendere liquida ed esigibile la richiesta prestazione e che, all' esito, culmina nella comunicazione dell' atto che ne stabilisce il quantum e provvede alla assegnazione dell' importo prefissato. Essendo l' obbligazione in questione pubblicistica, l' adempimento della stessa ha luogo mediante l' espletamento di un procedimento di spesa disciplinato da regole giuscontabilistiche derivandone che l' atto finale presuppone anche quello attinente alla quantificazione dell' importo dovuto in termini di atto di certazione. Pertanto, giammai può essere violato siffatto criterio di indagine basato necessariamente sulla valutazione soggettiva dell' Istituto con riferimento precipuo alla consistenza della propria obbligazione. A ciò aggiungasi che la sentenza
che qui si annota, riconducendosi ad altre anche recentissime della Sezione Lavoro, sotto il profilo della responsabilità amministrativa , comporta evidentemente che è inibito all' Ente provvedere alla liquidazione di oneri accessori di legge maturati su prestazioni previdenziali corrisposte tardivamente nella sola sorte capitale in difformità degli enunciati principi, essendo ravvisabile, in caso contrario, danno pubblico per pagamento di somme cadute oramai in prescrizione. Peraltro, naturalmente, se un differente criterio sia stato contemplato in un disposto giurisdizionale irrevocabile, l' Istituto sarà tenuto al pagamento del quantum giudizialmente stabilito non essendo consentito ai reparti amministrativi ? come per qualsivoglia P.A. a fronte di titolo quantificatorio e non di condanna generica ? non ottemperare al decisum e procedere ai conteggi con modalità diversamente parametrata. In sostanza, essendo la tesi in narrativa quella dominante, si verte in illecito erariale se si pagano oneri accessori prescritti per decorso termine prescrizionale decennale post corresponsione sorte priva di riserva a provvedere. Si ringrazia Rosa francaviglia e Diritto e Diritti. LaPrevidenza.it, 29/12/2005
Cassazione, Sezione lavoro sentenza 19.9 - 10.11.2005, n. 21817

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