Il d.l. di conversione al collegato fiscale approvato dal Senato prevede l'eliminazione dell'obbligo della polizza infortuni per gli avvocati lasciandolo solo per collaboratori, dipendenti e praticanti

di Lucia Izzo - Potrebbe essere presto modificata la disciplina dell'assicurazione obbligatoria degli avvocati per quanto riguarda la polizza infortuni, che andrà stipulata per i soli collaboratori dipendenti e praticanti. È quanto stabilito dall'art. 19-novies del disegno di legge di conversione del dl fiscale (collegato alla legge di Bilancio 2018) approvato dal Senato nei giorni scorsi.

Avvocati: l'obbligo di assicurazione

Il maxiemendamento (qui sotto allegato), atteso alla Camera per il sì definitivo, interviene sulla disciplina configurata dall'art. 12 della legge n. 247/2012 che disciplina l'assicurazione per la responsabilità civile e contro gli infortuni.

Si tratta di polizze che andranno stipulate dall'avvocato, dall'associazione o dalla società fra professionisti, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi.

L'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa, in aderenza alle puntuali previsioni in materia, è ufficialmente attivo dallo scorso 10 novembre, a seguito della proroga di 30 giorni rispetto all'originaria scadenza.


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La polizza, precisa il primo comma dell'art. 12, L. 247/2012, è destinata alla copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.

Avvocati: addio polizza infortuni?

Il secondo comma, invece, soggiunge l'obbligo di stipulazione di una polizza a copertura degli infortuni "derivanti a sè e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti" in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione, anche fuori dal locali dello studio legale e anche in qualità di sostituto o di collaboratore occasionale.

La disciplina, tuttavia, potrebbe presto cambiare poiché il maxiemendamento al collegato fiscale propone di abolire l'inciso "a sè e" presente nella norma della legge professionale forense. Così facendo non sussisterà più l'obbligo degli iscritti all'ordine degli avvocati di assicurare sé stessi contro il rischio di infortuni sul lavoro.

I professionisti si ritroverebbero con un obbligo in meno da rispettare, che, tuttavia, continuerebbe a sussistere per i soli dipendenti, collaboratori e praticanti dello studio legale.

La polizza infortuni, in realtà, era già stata presa di mira dal Consiglio Nazionale Forense che aveva sottolineato, in una nota inviata al Ministro Orlando, l'eccessività dell'obbligo assicurativo sugli infortuni, rammentando altresì come gli avvocati-dipendenti, in quanto lavoratori subordinati, già fossero in possesso di copertura assicurativa.


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La conferma della disposizione contenuta nel maxiemendamento potrebbe, tuttavia, alimentare maggiormente il caos e la confusione generati dall'attuazione della disciplina riguardante l'obbligo assicurativo, al punto che il Cnf ha invitato ad attendere l'esito dell'approvazione del dl fiscale e alcuni ordini professionali, come quello di Roma (Adunanza del 9 novembre 2017) hanno deciso di sospendere provvisoriamente qualsiasi provvedimento provocato dalla mancata comunicazione degli estremi della polizza infortuni, fino a conclusione dell'iter legislativo che potrebbe comportare la modifica dell'art. 12 della legge 247/2012.


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D.D.L. Maxiemendamento Fiscale

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