di Annamaria Villafrate - Il COA di Forlì chiede al CNF di sciogliere due dubbi. Il primo riguarda la polizza professionale dei patrocinatori abilitati, la seconda l'assicurazione infortuni per collaboratori, dipendenti e praticanti.
Il CNF trova entrambe le risposte nell'art. 12 della Legge 247/2012.
I dubbi del COA di Forlì
Sono due i quesiti che il COA di Forlì sottopone al Consiglio Nazionale Forense:
- I praticanti abilitati al patrocinio o al patrocinio sostitutivo sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale?- Chi è il soggetto su cui grava l'obbligo di stipulare la polizza infortuni per praticanti, collaboratori e dipendenti?
Polizza professionale praticanti obbligatoria?
Per quanto riguarda il quesito relativo all'obbligatorietà dell'assicurazione professionale dei praticanti abilitati al patrocinio o al patrocinio sostitutivo il CNF precisa che, la legge è chiara sul punto. L'art. 12 comma 1 della legge n. 247/2012 dispone infatti che: "L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa."La disposizione non fa riferimento alcuno ai praticanti abilitati al patrocinio. Questo non significa che non sarebbe auspicabile che il praticante abilitato in virtù della normativa precedente o di quella vigente, stipuli una polizza assicurativa per la responsabilità professionale. In effetti, il patrocinio di pratiche di valore inferiore rispetto a un avvocato abilitato, non lo esime dalla possibilità di commettere errori.





