In vigore l'obbligo previsto dal D.M. 183/2016 di comunicare gli infortuni superiori a un giorno entro 48 ore a fini statistici

di Lucia Izzo - Scatterà dal prossimo 12 ottobre l'obbligo datoriale di comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, gli infortuni subiti sul lavoro che determinano una prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell'infortunio. La finalità solo statistica affianca, senza intaccare, l'obbligo a fini assicurativi di comunicare gli infortuni superiori a 3 giorni.


L'obbligo trova la sua fonte nel decreto del Ministero del lavoro 183/2016 (qui sotto allegato) che ha precisato le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro).


In prima battuta era stato fissato un termine di sei mesi per l'entrata in vigore, fissata al 12 aprile 2017, ma l'intervento del Decreto Milleproroghe ha spostato le lancette di altri sei mesi (un anno dalla vigenza iniziale, ossia dal 12 ottobre 2016), pertanto l'obbligatorietà dell'adempimento scatterà dal 12 ottobre 2017.

Infortuni "brevi": comunicazione al SINP entro 48 ore

Per effetto del D.M., l'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), stabilirà altresì l'obbligo del datore di lavoro di comunicare all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico

, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.


La comunicazione risponde a finalità di orientamento, programmazione, pianificazione e valutazione dell'efficacia di azioni di prevenzione degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro, nonchè di indirizzo delle relative attività di vigilanza (per progressivamente migliorare i livelli di efficacia degli interventi).


In caso di mancata comunicazione entro i tempi richiesti, per gli infortuni "brevi" scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro, che sale da 1.096 a 4.932 euro se la comunicazione omessa riguarda gli infortuni superiori ai tre giorni.

D.M. 183/2016

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