Scade il prossimo 11 ottobre il tempo a disposizione dei legali per mettersi in regola con l'obbligo della polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività forense

di Valeria Rolle - E' ormai iniziata la corsa alla polizza migliore da parte degli avvocati italiani. Il decreto del ministero della giustizia del 22 settembre 2016, che stabilisce le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio dell'attività forense, infatti, entrerà in vigore il prossimo 11 ottobre.

Interessati all'imminente scadenza non saranno solo i legali che sino ad oggi non si erano dotati di apposita polizza, ma anche coloro che, precorrendo i tempi, avevano già stipulato una assicurazione contro i rischi della professione, giacchè, come dispone il decreto entro la scadenza di mercoledì 11 dovranno adeguarla alle nuove disposizioni.

E mentre si moltiplicano in questi giorni le offerte sul mercato (ndr un mercato che ha un valore potenziale di oltre 64 milioni di euro) e le convenzioni "sicure", attivate dall'Aiga e in via di attivazione da parte dello stesso Consiglio nazionale Forense, occorre prestare attenzione a cercare la polizza giusta, che sia allineata ai nuovi parametri.

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Ecco dunque le condizioni che le polizze dovranno rispettare al fine di ottemperare correttamente all'obbligo introdotto dalla legge forense (a pena, si ricorda, di illecito disciplinare):

Assicurazione per la responsabilità civile professionale

L'assicurazione deve coprire la responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che questi possa causare, per colpa anche grave, a clienti e a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.
Le parti possono peraltro pattuire un'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato.

Nel contenuto minimo sono inoltre comprese:
• la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali;
• la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
• copertura anche a favore degli eredi, l'obbligatoria retroattività illimitata e l'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza;
• la polizza deve escludere il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività;

Nel decreto sono poi individuati i massimali minimi di copertura, distinti per fascia di rischio a seconda della forma individuale o associata dell'esercizio dell'attività e del fatturato dell'ultimo esercizio chiuso.

Assicurazione contro gli infortuni

L'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria INAIL.
La copertura è estesa agli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche; è incluso l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.

Gli estremi delle polizze assicurative obbligatorie devono essere resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l'ordine di appartenenza e presso il CNF, ovvero pubblicati sui rispettivi siti internet.

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