Dopo la pronuncia della Cassazione l'INPS abbandona il principio di cassa per la liquidazione degli arretrati

di Lucia Izzo - Addio al principio di cassa per la liquidazione degli arretrati relativi alle prestazioni di invalidità civile e soggetti a tassazione separata. Con il messaggio n. 3098/2017 (qui sotto allegato) l'INPS interviene sul tema degli arretrati per le prestazioni di invalidità civile.


In materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, la normativa vigente prevede che: "ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente".


Sul tema è poi intervenuta la Circolare 126/2010 che ha operato una distinzione tra assegno sociale e prestazioni di invalidità civile. Per la prima tipologia di prestazione la circolare, in coerenza con l'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, precisa che, nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell'assegno, si applica il criterio di competenza.


Per le prestazioni di invalidità civile, invece, stabilisce, in mancanza di diversa previsione di legge, che, per la determinazione del limite reddituale, si debbano computare tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti.

Invalidità civile: l'intervento delle Sezioni Unite

Su tale interpretazione sfavorevole da cui sono derivate numerose istanze, si è pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 12796/2005) che ha stabilito, in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito, che per la determinazione del limite reddituale "devono essere considerati anche gli arretrati purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge, non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza".


Da tale pronuncia è derivato il successivo intervento adeguatore dell'INPS che, acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel suo messaggio ha stabilito, che nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile

gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza a prescindere dall'anno di competenza (criterio di cassa).


Di conseguenza le sedi, al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.

Riesame delle istanze rigettate

In particolare, in relazione alle istanze precedentemente presentate e respinte per applicazione del criterio di cassa che, invece, secondo l'orientamento accolto sarebbero dovute essere accettate, l'Istituto precisa che la Sede dovrà accogliere le istanze di autotutela (domande di riesame) eventualmente pendenti per la domanda respinta.


La prestazione andrà riconosciuta in autotutela in caso, invece, di domanda respinta per la quale penda ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta. Nel caso, invee, in cui il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione, dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l'istanza in autotutela.

INPS messaggio n. 3098/2017

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