Dal 2017, entrano in vigore le nuove regole dell'Aeegsi per la fatturazione delle bollette gas e luce

di Marina Crisafi - Più consumi effettivi e meno stime, massima puntualità altrimenti scatta l'indennizzo a favore del consumatore e rateizzazione obbligatoria anche nel mercato libero. Sono queste le principali novità che riguardano le bollette di luce e gas a partire dal prossimo 1° gennaio, come previsto dalle nuove regole introdotte dall'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico per migliorare il processo di fatturazione.

Nello specifico, le novità, che interesseranno tutti i clienti domestici e piccoli consumatori del settore elettrico e del gas, a prescindere dal regime, riguarderanno i seguenti punti:

Più consumi effettivi e meno stimati

Le nuove regole, miranti a ridurre le fatture miste, ossia quelle composte sia da letture effettive che da stimate, partono dall'obbligo per il fornitore di utilizzare prima i consumi effettivi messi a disposizione dal distributore e le autoletture comunicate dal cliente e, solo successivamente, le stimate dallo stesso venditore (o quelle messe a disposizione dal distributore).

A tal fine, viene intensificato l'uso dell'autolettura, con la definizione di una finestra temporale all'interno della quale i clienti potranno comunicarla, e l'obbligo per il venditore di prenderla in carico e trasmetterla al distributore per la validazione entro 4 giorni (salvo che non sia palesemente errata). Viene previsto, in via generale, il divieto di fatturare consumi anticipati, ossia successivi alla data di emissione della fattura.

Fino a 60 euro per i ritardi nell'emissione delle bollette

Le fatture di luce e gas dovranno essere emesse non oltre 45 giorni solari dall'ultimo giorno di consumo fatturato. Se tale termine viene superato, il fornitore dovrà riconoscere automaticamente al cliente (accreditandolo nella prima fattura utile) un indennizzo crescente a partire da 6 fino a 60 euro in base ai giorni di ritardo.

A questo indennizzo si aggiungono anche quelli previsti in tema di fatturazione di chiusura (nel caso di cambio fornitore, voltura o disattivazione), nel caso in cui l'emissione delle bollette avvenga dopo il termine fissato (da 4 fino a 22 euro in base ai giorni solari di ritardo).

In determinati casi, anche il distributore è obbligato a indennizzare i clienti, i quali hanno diritto ad un ulteriore somma di 35 euro, ad esempio, se non viene messa a disposizione la lettura utile alla cessazione della fornitura in tempo congruo affinchè il fornitore possa emettere la fattura di chiusura (ossia entro 30 giorni dalla fine della fornitura).

Obbligo rateizzazione ampliato

Le nuove regole ampliano inoltre l'obbligo di rateizzazione a carico dei fornitore, estendendolo anche al mercato libero, nei casi di fatture con importi anomali e di mancato rispetto, anche solo episodico, della periodicità di fatturazione. In merito alla periodicità, inoltre, al fine di accrescere la consapevolezza del cliente sui propri consumi, viene prevista una maggiore frequenza nell'emissione delle bollette di luce e gas (bimestrali per i domestici e piccoli consumatori, mensile per i grandi consumatori, ecc.).

Primi passi verso l'offerta standard

L'Aeegsi ha avviato inoltre il procedimento per l'adozione della disciplina in materia di offerta standard. In base a tale processo, ogni venditore dovrà offrire ai propri clienti un'offerta standardizzata (per poter permettere una facile comparazione tra le varie offerte), diversificata solo nel prezzo, a parità delle altre condizioni.


Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: