Con il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30, all'articolo 74, intitolato Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, è stata normativamente definita l'attività prestata a titolo occasionale in agricoltura: Con specifico riguardo alle attività agricole, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione di lavori.
(Inps, Circolare 8 febbraio 2005 n°22).
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