di Marina Crisafi - Dopo i recenti chiarimenti (messaggio n. 4845 del 17 luglio scorso) sull'estensione del bonus bebè oltre i 36 per i minori in affido o in adozione, l'Inps è tornata ad esprimersi sulla misura introdotta dall'ultima legge di stabilità per fornire delucidazioni sulle istanze respinte.
Con il messaggio n. 5145/2015 (qui sotto allegato), l'istituto ha spiegato che le istanze per ottenere l'assegno di natalità che sono state rigettate possono essere nuovamente esaminate, su istanza del richiedente.
Il riesame è possibile però soltanto per due motivazioni: laddove non sia stato reperito un modello Isee valido oppure se dalla dichiarazione Isee, il richiedente non risulta convivente con il figlio per il quale è stato chiesto l'assegno.
Si ricorda che il bonus bebè disciplinato dalla l. n. 190/2014, consiste in un assegno mensile di 80 euro corrisposto per ogni nuovo bambino (nato, adottato o in affido preadottivo) per trentasei mensilità, per i nuclei familiari che non superano il reddito ai fini Isee di 25mila euro. La cifra raddoppia (160 euro mensili) per chi invece percepisce un reddito familiare inferiore ai 7mila euro annui (vai alla guida).
La procedura di riesame, ha precisato l'Inps, una volta effettuate le necessarie verifiche da parte della sede competente, se si conclude con un provvedimento di accoglimento comporterà la corresponsione dell'assegno, ivi comprese le mensilità arretrate spettanti.
Infine, informa l'Istituto, per chi desidera modificare le domande già inviate (ad esempio per la variazione o correzione del codice Iban, della modalità di pagamento, dei recapiti, ecc.) può farlo direttamente online accedendo con il Pin dispositivo sul sito istituzionale alla medesima procedura seguita per l'invio.