Dai foreign fighters ai lupi solitari ecco i principali cambiamenti.

di Marina Crisafi - Con 161 voti a favore, 108 contrari e 1 astenuto, il Senato ha votato poche ore fa l'ennesima fiducia all'esecutivo, approvando definitivamente il ddl n. 1854 di conversione del decreto antiterrorismo (d.l. n. 7/2015). A cinque giorni dalla scadenza (prevista per il prossimo 20 aprile), il decreto recante "misure urgenti per il contrasto del terrorismo" nonché di proroga delle missioni internazionali, licenziato in prima lettura dalla Camera il 31 marzo scorso, è diventato legge dello Stato.

Nei 21 articoli che compongono il testo, i primi 10, anche in attuazione della risoluzione delle Nazioni Unite (n. 2178/2014, adottata dal Consgilio di Sicurezza), intervengono sul codice penale, introducendo il nuovo delitto di "organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo" che mira a colpire i foreign fighters, aggravando le pene per i c.d. "lupi solitari" e per chi commette reati o fa propaganda terroristica sul web. Le restanti disposizioni modificano inoltre il codice di procedura penale, l'ordinamento penitenziario, il codice antimafia e quello sulla privacy e istituiscono la procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Il provvedimento inoltre conferma le autorizzazioni di spesa per la partecipazione italiana alle missioni internazionali e incrementa i controlli sul territorio.

Ecco le misure principali della nuova legge:

- La "superprocura"

Nasce la superprocura antimafia e antiterrorismo. La nuova legge, infatti, affida al procuratore nazionale antimafia il coordinamento nazionale delle inchieste sul terrorismo anche internazionale.

Modificate, altresì, alcune disposizioni del codice antimafia relativamente all'organizzazione della direzione nazionale che diventa antimafia e antiterrorismo e ai magistrati che ne fanno parte.

- Foreign fighters e lupi solitari

Oltre a punire la "persona arruolata" con finalità di terrorismo anche internazionale per il delitto ex art. 270-quater c.p., il decreto introduce nel codice penale l'art. 270-quater1 c.p., che disciplina la nuova fattispecie di reato "Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo". Sia i "foreign fighters", cioè coloro che si arruolano per andare a combattere all'estero con i terroristi che chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo è punito con la reclusione dai cinque agli otto anni. Prevista la custodia cautelare

in carcere e la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore, nonché un aggravio delle pene se i fatti di reato sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Il decreto punisce anche con la reclusione dai 5 ai dieci anni, i c.d. "lupi solitari", ovvero coloro che si addestrano da soli progettando attentati terroristici nel territorio italiano.

- Giro di vite sul web

L'utilizzo del web e in generale degli strumenti informatici per commettere reati di terrorismo (arruolamento, propaganda, proselitismo, ecc.) diventa un'aggravante comportante l'obbligo di arresto in flagranza.

Tra le misure è stabilito che la polizia postale e delle comunicazioni debba tenere aggiornata una black-list dei siti internet utilizzati per perpetrare reati di terrorismo, mentre i providers saranno obbligati all'oscuramento dei contenuti illeciti.

- Le contravvenzioni sui precursori esplosivi

È stretta anche sulla detenzione abusiva di precursori di esplosivi e la mancata segnalazione alle autorità circa il furto o la sparizione degli stessi. Due nuove fattispecie ad hoc, artt. 678-bis e 679-bis introdotte nel codice penale, puniscono con l'arresto e con l'ammenda rispettivamente, coloro che introducono, detengono, usano o mettono a disposizione illegittimamente nel territorio italiano, sostanze o miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi, ovvero omettono di denunciare all'autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come tali e di miscele o sostanze che le contengono.

Previste anche sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chiunque omette di segnalare all'autorità le transazioni sospette in merito.

- Intercettazioni e misure preventive

A seguito della cancellazione in sede di esame in commissione della norma del Governo che autorizzava l'autorità ad utilizzare programmi per controllare da remoto pc, tablet e smartphone dei sospettati di terrorismo (norma che non si esclude possa rivivere nella legge sulle intercettazioni), nel testo sopravvive la possibilità, per le sole indagini sui reati di terrorismo, per il fornitore di conservare i dati relativi al traffico telefonico e telematico (nonché le chiamate senza risposta) effettuato a partire dall'entrata in vigore del decreto, nonché l'autorizzazione dell'intercettazione preventiva sulle reti informatiche degli indagati di reati di terrorismo internazionale.

Quanto alle misure preventive il testo: interviene sul codice antimafia, integrando i destinatari delle misure di prevenzione personali con i soggetti che compiono atti a sostegno di organizzazioni terroristiche; introduce la facoltà per il Questore di ritirare il passaporto e sospendere la validità ai fini dell'espatrio in sede di proposta di misure di prevenzione personali; estende l'applicazione delle misure preventive ad una serie di delitti in materia di terrorismo.

- Servizi segreti "in carcere"

Gli 007 sono autorizzati ad infiltrarsi nelle carceri nazionali al fine di prevenire l'arruolamento dei terroristi. Il testo, infatti, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016) prevede la possibilità che i servizi segreti effettuino colloqui investigativi con i detenuti per la prevenzione dei delitti con finalità terroristica di matrice internazionale, previa informazione preliminare e conclusiva al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (nonchè al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e al comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

Il personale dei servizi inoltre è autorizzato a commettere "reati" nell'ambito delle indagini contro il terrorismo, potendo fruire di una speciale causa di non punibilità, e a deporre, anche nei procedimenti penali sulle attività svolte "sotto copertura".

- Arresto per gli scafisti e permessi di soggiorno a fini investigativi

Approvato l'emendamento che prevede l'arresto in flagranza per gli scafisti ed estesa la possibilità di rilasciare "permessi di soggiorno a fini investigativi" anche durante le operazioni di polizia, le indagini o i processi relativi a delitti commessi per finalità di "criminalità transnazionale".

I permessi verranno rilasciati dalla Questura su richiesta della polizia, dei servizi segreti o della magistratura.

- Missioni militari

Il testo proroga le missioni internazionali, confermando l'autorizzazione di spesa (circa 870 milioni di euro) per la partecipazione italiana in Europa, Asia e Africa (Kosovo, Cipro, Afghanistan, Corno d'Africa, Libia, ecc.) e per l'operazione "Mare Sicuro" (40 milioni di euro) finalizzata a prevenire attacchi terroristici contro navi commerciali e pescherecci nel Mediterraneo. Per contro, diminuisce il personale militare impegnato all'estero che passa da 4.207 a 3.650 unità.

Prorogato, altresì, fino al 30 giugno prossimo, il "piano di impiego operativo" sull'uso di un contingente militare per il controllo territoriale, con l'incremento di 1.800 uomini per la prevenzione del terrorismo, mentre a partire dalla stessa data il contingente militare presente sul territorio nazionale sarà aumentato di 300 unità (il tetto attuale è 3mila). Un ulteriore contingente pari a 600 unità, infine, sarà destinato per le esigenze di sicurezza connesse ad Expo 2015.

Qui il testo approvato dal Senato

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