La Camera dei Deputati ha definitivamente convertito in legge, nella seduta del 17 dicembre, il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero. E' un provvedimento di urgenza che nasce all'indomani della strage di Nassiriya e di Istanbul dello scorso novembre, con la necessità di assicurare immediatamente a familiari e vittime civili degli attentati misure di sostegno economico, altrimenti non concedibili, a termini della legislazione vigente sulle vittime del terrorismo. Infatti la legge fondamentale in materia, la n. 302 del 20 ottobre 1990, come successivamente modificata dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, si riferisce esclusivamente ad episodi svoltisi nel territorio nazionale. Il Governo
, quindi, ha ritenuto opportuno, con tale provvedimento, far sì che gli interessati possano conseguire, a domanda, i corrispondenti benefici che vengono erogati per le vittime di attentati terroristici avvenuti in Italia, vale a dire la speciale elargizione di cui agli articoli 1 e 4 della legge n. 302 del 20 ottobre 1990 e l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 407 del 1998, anche se tali attentati si sono verificati al di fuori dei confini nazionali. Nel dettaglio il provvedimento, nel testo modificato dal Senato in prima lettura e ratificato definitivamente dalla Camera, si compone di cinque articoli. L'articolo 1 prevede l'estensione ai familiari delle vittime civili italiane degli attentati a Nassiriya e a Istanbul nel novembre 2003 della speciale elargizione prevista dall'articolo 4 della legge n. 302 del 20 ottobre 1990, nonché dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge n. 407 del 1998, benefici che decorrono dal primo giorno successivo alla data dell'evento. Tale primo articolo prevede altresì l'applicazione ai civili , cittadini italiani, che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di Nassiriya e di Istanbul, abbiano riportato un'invalidità permanente, delle previsioni di cui all'articolo 1 della n. 302 del 20 ottobre 1990, nonché di quelle dell'articolo 2 della legge n. 407 del 1998, qualora l'invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa.
Solo grazie a questo provvedimento è possibile erogare tali provvidenze che, altrimenti, sarebbero state escluse "alla radice" dal momento che gli eventi terroristici si sono svolti al di fuori dei confini del territorio nazionale, ipotesi che le leggi previgenti escludevano. Ulteriori modifiche introdotte dal Senato all'articolo 1 permettono di elevare - con riferimento agli eventi contemplati all'articolo 2 a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata in relazione alla diminuita capacità lavorativa. Viene inoltre disposta l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei benefici corrisposti ai familiari superstiti. I benefici, tuttavia, sono subordinati alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda al prefetto della provincia di residenza
o all'autorità diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al Ministero dell'Interno. La domanda deve essere presentata entro il termine di due anni dalla data dell'evento. L'articolo 2 eleva a 200.000 euro, per gli eventi successivi al 1° gennaio 2003, le elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge n. 302 del 20 ottobre 1990 già citata; di cui all'articolo 3 delle legge n. 629 del 1973 in materia di pensioni privilegiate per i superstiti dei caduti in adempimento del proprio dovere; di cui all'articolo 3 della legge n. 466 del 1980 concernente una speciale elargizione una tantum per le vittime del terrorismo appartenenti a particolari categorie professionali; di cui all'articolo 5 della legge n. 308 del 1981 in materia di elargizioni ai superstiti di militari caduti in adempimento del dovere. Tale secondo articolo, dunque, va al di là del fatto contingente degli attentati del novembre 2003 e costituisce il veicolo normativo per rivedere l'entità della somma elargita alle vittime del terrorismo e dell'adempimento del dovere, da troppo tempo ferma a somme non più rispondenti agli indici finanziari vigenti, e che, per varie ragioni, non era stato possibile modificare senza l'input di un fatto così doloroso e che ha così drammaticamente coinvolto l'opinione pubblica. L'articolo 3, anch'esso a valenza ultra contingente, reca una norma di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 82 della legge n. 388 del 2000. Tale comma tende ad equiparare il trattamento previsto in favore delle Forze dell'Ordine a quello del comune cittadino: estende infatti i benefici previsti dalla legge legge n. 302 del 20 ottobre 1990 e dalla legge n. 407 del 1998 ai magistrati, alle forze dell'ordine e all'altro personale di cui all'articolo 3 della legge n. 466 ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai familiari dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze. A tale personale si applicano i predetti benefici, dunque, anche per eventi occorso al di fuori del territorio nazionale. L'articolo 4 reca la copertura finanziaria del provvedimento che, complessivamente, reca oneri pari a circa 4 milioni di euro per l'anno 2003 e circa 3 milioni a decorrere dal 2004. E' previsto che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, oltre che disporre del potere di apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, provveda al monitoraggio dell'attuazione di quanto previsto e trasmetta alle Camere, corredati di apposite relazioni, tali eventuali decreti. L'ultimo articolo prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: naturalmente ciò riguarda il testo originario del decreto-legge; le modificazioni apportate in sede di conversione da parte del Parlamento sono soggette alla normale decorrenza dalla pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale.

(News pubblicata su autorizzazione di www.leggiditalia.it)

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