Il lavoro che segue, senza alcuna pretesa di esaurire l'argomento, ha come oggetto quello di tracciare le differenze tra il processo monitorio Spagnolo e quello Italiano. Per una maggiore comprensione di quanto si andrà ad argomentare si procederà a una partizione in fasi del procedimento trattato e precisamente: - 1)Fase introduttiva; - 2)Fase dell'ingiunzione di pagamento; - 3)Fase dell'opposizione (eventuale); - 4)Fase del procedimento ordinario (eventuale). Considerazioni. FASE INTRODUTTIVA: La legislazione Spagnola prevede che la fase introduttiva del processo monitorio, peticiòn, abbia una struttura informale, in molti casi da potersi redigere su appositi formulari forniti dal Tribunale. La ratio di questa scelta, come si è più approfonditamente specificato in altra sede, sta nella possibilità di consentire anche ai meno esperti nel diritto la possibilità di introdurre questo tipo di procedimento. Si ricorda, all'uopo, che la Peticion, per un credito di qualsiasi valore purché documentato, puó essere redatta e sottoscritta direttamente dalla parte interessata senza l'ausilio dell'avvocato. In realtà la schematizzazione della peticiòn risponde anche all'esigenza di semplificare l'attività del giudicante. Orbene anche in Italia, seppur solo teoricamente, il primo atto del processo monitorio può essere introdotto dalla parte senza l'ausilio del difensore solo per le cause avanti al Giudice di Pace di valore non superiore a 516,46€.- , infatti in tal caso è ammessa per legge la costituzione di persona. Il legislatore Italiano prevede che il primo atto del processo monitorio debba essere introdotto con ricorso. Tale particolarità fa si che un profano del diritto difficilmente si cimenterà nella stesura di un atto che deve rispondere a precisi canoni formali e sostanziali. FASE DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO: Il giudice Spagnolo, ricevuta la peticiòn, dovrà valutare la documentazione a corredo della stessa essenzialmente per determinare se i crediti da questi portati possono classificarsi quali:certi, liquidi ed esigibili, così come richiamato dall'Art. 812.1LEC I documenti che il Giudice dovrà porre al suo vaglio sono tutti quelli previsti esplicitamente dalla norma nonché tutti quelli idonei a rappresentare il rapporto debito/credito inclusi quelli di natura elettronica. In questa fase è previsto dalla norma che, qualora si dovesse ravvisare una discrasia tra credito vantato e corredo documentale, il cancelliere chiederà al richiedente di ridimensionare la pretesa creditoria con avvertimento che, trascorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, si darà per desistito. Ove invece sia considerata proponibile e sostenibile la domanda, il giudice competente emetterà l'ingiunzione di pagamento. La notifica al debitore avverrà d'ufficio. L'ingiunzione di pagamento contiene oltre, appunto l'ingiunzione, anche l'ammonizione che se il debitore non pagherà quanto dovuto al debitore entro 20 gg o nello stesso termine non verrà proposta opposizione, l'ingiunzione di pagamento diverrà esecutiva. Il giudice Italiano, ricevuto il ricorso per decreto ingiuntivo, dovrà innanzitutto apprezzarne la correttezza formale e, solo dopo una valutazione positiva di questa, ne valuterà il contenuto al pari del suo omologo Spagnolo. L'Art 633 cpc prevede che il ricorso è presentato su domanda del creditore di una somma di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili. In generale è richiesto che per aversi una pronuncia d'ingiunzione da parte del giudice è necessario avere la prova scritta del diritto che si fa valere oppure deve trattarsi di un credito che riguarda prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso spese fatte da avvocati, cancellieri o, ancora,il credito riguardi onorari, diritti o rimborsi spettanti a notai a norma della loro legge professionale. Come si vede il legislatore italiano in una prima fase della norma riportata chiede il solo requisito della prova scritta, a seguire invece, probabilmente per creare una corsia preferenziale a determinate categorie, specifica alcune casistiche particolari che per legge accedono al procedimento monitorio. Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso , ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni , con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. . FASE DELL'OPPOSIZIONE: L'ordinamento Spagnolo prevede che l'opposizione all'ingiunzione deve essere proposta entro i venti giorni che decorrono dalla data di notificazione dell'ingiunzione (in alternativa al pagamento della somma richiesta o alla completa inerzia del debitore). L'estrema vulnerabilità di tutto l'impianto del processo monitorio Spagnolo risiede, senza ombra di dubbio, nel fatto che ogni opposizione, anche quella che appalesa chiaramente la sola funzione ed aspirazione dilatoria, ha il potere di bloccare il processo esecutivo e con esso le legittime aspettative del creditore. L'ordinamento Italiano stabilisce che, a parte il caso della provvisoria esecutività (prevista per ricorsi per crediti fondati su cambiali, assegni bancari, assegni circolari, certificati di liquidazione di borsa, o su atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato), l'opposizione al decreto ingiuntivo, deve essere proposta nei quaranta giorni successivi alla notificazione dello stesso al debitore. L'atto tipico che introduce l'opposizione al decreto ingiuntivo è l'atto di citazione ove il debitore assume per mera fictio juris la qualità di attore mentre il creditore quella di convenuto. L'art. 649 cpc stabilisce che il giudice istruttore, su istanza dell'opponente , quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione. La lettera della norma è chiara: solo se ricorrono gravi motivi ed a discrezione del giudice. Ordinariamente quindi il processo esecutivo non subisce battute d'arresto a causa dell'opposizione o per il semplice fatto che essa venga proposta. La caratteristica dell'opposizione nel processo monitorio Spagnolo ha come conseguenza pratica e nefasta quella di disincentivare il ricorso alla giustizia per realizzare crediti di modico valore che non giustificherebbero la defatigante tempistica del procedimento ordinario. Di contro la blindatura del processo esecutivo Italiano ha il difetto di non consentire, in questa fase, una proficua azione di difesa del debitore che sarà chiamato a pagare il debito (anche coattivamente), e solo in seno al processo ordinario potrà far valere le sue ragioni che, se fondate, porteranno alla ripetizione dell'indebito. FASE DEL PROCEDIMENTO ORDINARIO-CONSIDERAZIONI-: La caratteristica del processo monitorio Spagnolo é quella di permettere che un documento informale come un fax o un certificato si converta in un efficace titolo di esecuzione ed in uno strumento per ottenere il recupero di un credito in forma immediata senza la necessitá di intentare un lungo processo civile . Il decreto ingiuntivo invece ha il vantaggio di essere molto più celere e assai meno oneroso di un procedimento giudiziario ordinario. 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