È stato approvato definitivamente il 30 marzo 2011 dal Senato, il ddl n. 2568 che tutela le detenute madri e i figli minori (Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori). Lo fa sapere, in una nota, il Governo. Secondo quanto prevede il ddl, le cui disposizioni entreranno in vigore nel 2014, quando imputati siano una donna incinta o una donna madre di figli entro il sesto anno di età, o padre (nel caso di madre deceduta o non in grado si assistere ai figli) la custodia in carcere non può essere disposta. Sempre secondo il provvedimento legislativo, in caso di visita la minore malato, il magistrato di sorveglianza può concedere il permesso con provvedimento urgente e, nel caso di ricovero ospedaliero dovrà tenere conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. Nel caso in cui il minore abbia una età inferiore a dieci anni, la condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino o il padre condannato, imputato
o internato (qualora la madre sia deceduta o non sia in grado di assistere il figlio) sono autorizzati ad assisterlo durante le visite mediche in riferimento a gravi condizioni di salute. Tra i più importanti provvedimenti contenuti nella norma, emerge inoltre che, per la cura e l'assistenza dei figli, la detenzione domiciliare può avvenire, se non sussistono pericoli concreti di porre in essere altri delitti, permesso la propria abitazione, altrimenti in un istituto di custodia attenuata. Se la pena non può essere espiata in nessuno dei loro suindicati, potrà essere espiata in case famiglia protette, se siano state istituite (che dovranno essere istituite con Decreto del Ministro della Giustizia d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
Vail a testo del disegno di legge

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