Integra la fattispecie di lesioni colpose il comportamento del padre che picchia il figlio maggiorenne. Non si configura infatti, secondo la decisone della Cassazione (sentenza n. 4444 depositata il 7 febbraio 2011), l'abuso dei mezzi di correzione ex art. 571 del codice penale laddove il figlio, persona offesa dall'illecito penale, sia maggiorenne. A dirlo è la sesta sezione penale. Dopo una condanna per lesioni personali dolose in primo grado, un uomo veniva condannato in appello per abuso dei mezzi di correzione
ai sensi dell'art. 571 c.p., in seguito alla diversa qualificazione giuridica del fatto. Su ricorso proposto proprio dall'uomo, la Corte di Cassazione, (precisando che la persona offesa dal reato ha rimesso, nel corso del dibattimento, la querela), ha però spiegato che "il reato di abuso dei mezzi di correzione, di cui all'art. 571 cod. pen., presuppone un uso consentito e legittimo degli stessi, tramutato per eccesso in illegittimo. Tale reato è pertanto configurabile nei confronti del genitore fin tanto che sussista in capo a quest'ultimo la potestà sui figli, potestà che gli conferisce, nell'interesse dei figli stessi, il diritto-dovere di educare la prole e alla quale corrisponde quella situazione di soggezione del figlio che non può sottrarsi a tali poteri, dovendosi limitare a subirli (il che rende conseguentemente necessario un controllo da parte dell'ordinamento sul loro corretto esercizio). Deve pertanto affermarsi che non è configurabile il reato di abuso dei mezzi di correzione
, qualora il soggetto passivo sia il figlio già divenuto maggiorenne, ancorché convivente, trattandosi di persona non più sottoposta all'autorità del genitore".

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