Altre informazioni: Obblighi per i soggetti sottoposti alle norme sulla tracciabilità
Obblighi per i soggetti sottoposti alle norme sulla tracciabilità
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utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore sia quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della filiera, l’apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi);
- effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
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indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).
La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti:
- contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso;
- concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti;
- contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
- contratti di subappalto e subfornitura;
- contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.





