Sono nulli i contratti pubblici se non c'è la tracciabilità dei pagamenti
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Sono nulli i contratti pubblici se non c'è la tracciabilità dei pagamenti

Per far fronte alla problematiche emerse nell'applciazione della normativa antimafia, l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici ha predisposto apposite linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Si fa riferimento in particolare al "conto dedicato" introdotto con il Piano straordinario contro le mafie (legge 136 del 13 agosto 2010) che consente la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti pubblici per la fornitura di beni e servizi e la realizzazione di opere pubbliche. Senza la tracciabilità dei pagamenti i contratti pubblici sono nulli. In sostanza, come si legg ein una nota del Governo, "tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni". Ulteriori chiarimenti e integrazioni sull'obbligo del conto dedicato sono contenute nel pacchetto sicurezza 2010 (decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010)

Altre informazioni: Obblighi per i soggetti sottoposti alle norme sulla tracciabilità

Obblighi per i soggetti sottoposti alle norme sulla tracciabilità

  1. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore sia quelli effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della filiera, l’apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi);

  2. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  3. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).

La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti:

  • contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso;
  • concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti;
  • contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
  • contratti di subappalto e subfornitura;
  • contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.


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