Il 29 Aprile scorso è entrato in vigore il D. L.gvo 66/2003 (G.U. 87/2003), di adeguamento alle regole comunitarie, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 aprile, che introduce diverse novità sull^(c2b4)organizzazione dell^(c2b4)orario di lavoro per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici e privati.
La domenica rimane il giorno prescelto per il riposo settimanale salvo, naturalmente, eccezioni. E' stato fissato in 40 ore settimanali l^(c2b4)orario normale di lavoro e in 48 ore il tempo massimo di lavoro compresi, naturalmente, gli straordinari.
Il nuovo provvedimento ha introdotto novità anche per quanto riguarda le ferie. Sono infatti previste almeno 4 settimane di ferie l^(c2b4)anno e 24 ore di riposo consecutivo ogni 7 giorni di lavoro con la precisazione che "il periodo di ferie non goduto non può essere sostituito dalla relativa indennità salvo il caso di risoluzione di rapporto di lavoro".
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Revoca dell'amministratore di condominio: quando scatta
- Il divieto di delega all'amministratore per la partecipazione all'assemblea condominiale non si estende ai suoi parenti
- Ricorso per Cassazione: quando è inammissibile
- Assoluzioni, obbligo di pubblicare le notizie favorevoli
- Case popolari agli stranieri: la Consulta rinvia alla CGUE


