Dott.ssa Rosa Valenti - L'ordinamento penitenziario attribuisce al lavoro un ruolo centrale nel contesto dell'ampio apparato normativo del trattamento rieducativo volto a favorire la rieducazione e la risocializzazione del condannato e dell'internato.
L^(c2b4)articolo 15 dell^(c2b4)ordinamento penitenziario (L.26.07.1975 n.354) prevede che " ai fini del trattamento rieducativo, salvo i casi di impossibilita^(c2b4), al condannato e all^(c2b4)internato e^(c2b4)assicurato il lavoro". Pertanto, vi è la possibilita^(c2b4)per i detenuti di poter svolgere un lavoro all^(c2b4)esterno o all^(c2b4)interno dell^(c2b4)istituto.
Detenuti, lavoro all'esterno
I detenuti e gli internati sono ammessi al lavoro esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, il provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutivo dopo l^(c2b4)approvazione del magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati sono ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all^(c2b4)esterno degli istituti penitenziari, viene loro offerta anche l^(c2b4)opportunita^(c2b4)di prestare la propria attivita^(c2b4)a titolo volontario e gratuito, come i progetti di pubblica utilita^(c2b4)organizzati dalle Istituzioni amministrative statali, regionali, comunali o ancora organizzazioni sanitarie e internazionali. Inoltre , ai fini del ravvedimento, e^(c2b4)prevista la possibilita^(c2b4)per i detenuti e gli internati di prestare attivita^(c2b4) di volontariato e gratuito in favore delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. (Articolo 21, L. 26.07.1975 n.354 e^(c2b4)molto innovativo). I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all^(c2b4)esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette. (Art.48 D.P.R. 30/06/2000 n.230).
Limiti per l^(c2b4)ammissione al lavoro all^(c2b4)esterno
Possono essere ammessi al lavoro all^(c2b4)esterno i condannati per i reati associativi o altri di grave allarme sociale indicati nei commi 1, 1 ter e 1 quater dell^(c2b4)articolo 4 bis dell^(c2b4)ordinamento penitenziario (delitti commessi per finalita^(c2b4) di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell^(c2b4) ordine democratico), solo dopo aver espiato almeno un terzo della pena e, comunque di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all^(c2b4) ergastolo l^(c2b4)assegnazione puo^(c2b4) avvenire dopo l^(c2b4)espiazione di almeno dieci anni di pena, non possono essere assegnati al lavoro all^(c2b4)esterno per svolgere lavori a titolo di volontariato i detenuti e gli internati per il delitto di associazione di stampo mafioso (art.416 bis c.p.) e per i reati commessi per favorire le attivita^(c2b4)di stampo mafioso.
Lavoro penitenziario intramurario
Il lavoro all^(c2b4)interno dell^(c2b4)Istituto penitenziario e^(c2b4)disciplinato dall^(c2b4)articolo 47 D.P.R. Giugno 2000 n.230, secondo cui le lavorazioni penitenziarie, sia all^(c2b4)interno sia all^(c2b4)esterno dell^(c2b4)istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai provveditorati. I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con convenzioni che regolano anche l^(c2b4)eventuale utilizzazione anche in comodato dei locali e delle attrezzature gia^(c2b4) esistenti negli istituti. In questo assetto normativo un ruolo determinante assumono le convenzioni con cooperative sociali, ad esempio quelle dirette alle lavorazioni penitenziarie atte a produrre determinati beni, che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche. Le cooperative sociali, possono avere altresì ad oggetto servizi che si svolgono all^(c2b4)interno dell^(c2b4) istituto, come quelli di somministrazione del vitto, di pulizia e di manutenzione dei fabbricati (comma 3 art. 47 D.P.R. 30 Giugno 2000 n.230). Nei rapporti di lavoro intercorrenti tra le imprese e i detenuti, i datori di lavoro devono versare alla direzione dell^(c2b4)Istituto la retribuzione spettante al prestatore di lavoro, al netto delle ritenute di legge, e l^(c2b4)importo di eventuali assegni familiari.
Legge Smuraglia
In questo quadro normativo delineato assume grande rilievo la legge Smuraglia (L. 22 Giugno 2000 n. 193), la quale include, nell^(c2b4)articolo 4, comma 1. Legge 8 Novembre 1991, n.381, come soggetti cd. "svantaggiati" le persone detenute o internate negli istituti penitenziari. La predetta legge ha applicato il sistema degli sgravi fiscali e contributivi alle aziende pubbliche e private che organizzano attivita^(c2b4)produttive o di servizi all^(c2b4)interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate. Sulla base delle norme sopra esposte lo scopo delle legislatore e^(c2b4) quello di favorire, anche attraverso il lavoro o corsi di formazione professionale, il reinserimento nella societa^(c2b4) del detenuto al fine di eliminare o quanto meno ridurre le cause di disadattamento sociale.
Dottoressa Rosa Valenti





