Con la sentenza n. 36837 la Corte di cassazione, nella sua massima composizione penale, ha stabilito che l'indulto non può essere applicato cumulativamente alla sospensione condizionale della pena. In particolare, con la sentenza depositata il 15 ottobre scorso, gli Ermellini dopo aver illustrato i vari indirizzi giurisprudenziali contrastanti in materia hanno poi deciso respingendo il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino e spiegando che “l'istituto della sospensione condizionale della pena ha finalità giuridico-sociale, esso mirando alla prevenzione della criminalità (…) ed al ravvedimento del condannato, costituendo la disposta (e revocabile) decisione di sospensione dell'esecuzione della pena strumento di pressione nei confronti del reo in vista di una sua non recidivanza e dell'adempimento di obblighi di particolare valore sociale, integrando la decisione (conseguente ad un giudizio prognostico di astensione della reiterazione dei reati) una misura quanto mai opportuna tesa a tenere il condannato fuori dall'ambiente carcerario; che le indicate finalità sarebbero, con tutta evidenza, vanificate dalla simultanea applicazione dell'indulto, non potendosi più porre in siffatto caso alcuna questione di revocabilità della sospesa esecuzione della pena, oramai condonata, e così eliminandosi il carattere disincentivante della misura di cui all'art. 163 c.p., non più suscettibile di costituire una remora per il condannato. Pertanto, la Corte ha concluso affermando, che “deve dunque dichiarasi il principio per il quale l'indulto non può concorrere con la sospensione condizionale della pena, prevalendo sul primo qual'ultimo”.
La Cassazione con la sentenza n. 36837/2010
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