La recidiva come causa di revoca della sospensione condizionale

Avv. Laura Bazzan - La sospensione condizionale della pena è una causa di estinzione del reato che produce i suoi effetti alla scadenza del termine di sospensione, la cui concessione è subordinata all'esito favorevole del giudizio prognostico circa l'astensione del reo dalla futura commissione di reati. La cd. prognosi sulla recidiva costituisce non solo condizione per la concessione del beneficio con cui viene sospesa l'esecuzione della pena per il periodo predeterminato dalla legge, ma anche per la sua permanenza. Di conseguenza, in ipotesi di reiterazione dell'attività criminosa, il beneficio originariamente concesso è revocabile.

La revoca della sospensione condizionale della pena a causa della recidiva, in particolare, è obbligatoria qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva (art. 168 c. 1 n. 1 c.p.), ovvero riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso la cui pena cumulata a quella precedentemente sospesa supera i limiti per la concessione del beneficio (art. 168 c. 1 n. 2 c.p.). È appena il caso di precisare che l'identità specifica tra due reati, atta a giustificare la revoca di diritto del beneficio, va riferita alle sole contravvenzioni; di talché mentre per queste ultime è sempre necessaria la sussistenza di una recidiva specifica, nel caso dei delitti è sufficiente la recidiva semplice. Nell'ipotesi di revoca di diritto per complessivo superamento dei limiti del beneficio deve aversi riguardo al termine di sospensione, in quanto la sentenza

di condanna in relazione al secondo reato deve divenire definitiva successivamente a quella di condanna con pena condizionalmente sospesa ma prima della decorrenza dei termini di cui all'art. 163 c.p. Viceversa, se il reo riporta un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso ad una pena che cumulata con quella precedentemente sospesa non supera i limiti di cui all'art. 163 c.p., la revoca è facoltativa e va disposta dal giudice della cognizione tenuto conto dell'indole e della gravità del reato (art. 168 c. 2 c.p.).  

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