La recidiva
La recidiva semplice
La recidiva semplice è quella contemplata dal comma 1 dell'articolo 99, che si ha quando il reo è tornato a delinquere commettendo un delitto non colposo di diversa indole rispetto a quello per il quale era stato condannato.
La recidiva aggravata
- è della stessa indole di quello per il quale è già intervenuta condanna (cd. recidiva specifica),
- è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente (cd. recidiva infraquinquennale)
- è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
La recidiva reiterata
Concorso formale o continuazione
Va detto che, in caso di concorso formale o di continuazione, la circostanza che i reati siano commessi da un recidivo reiterato determina che l'aumento di pena non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave.Ipotesi particolari di recidiva
L'articolo 99 si chiude con due importanti precisazioni.
Innanzitutto, si prevede che, in ipotesi di recidiva aggravata, l'aumento di pena non può essere inferiore a un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto se si tratta di uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p. (ad esempio illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo).
La disposizione si chiude, infine, specificando che l'aumento di pena per effetto della recidiva non può mai superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.