Con la sentenza 10019, depositata l'11 marzo 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel caso in cui un imputato abbia ottenuto l'estinzione della pena per indulto, questo non possa però chiedere la sospensione condizionale della pena. Secondo la motivazione della Sesta sezione penale, che ha citato un riferimento giurisprudenziale, (Cass. Pen. Sez.I 1029/1983)“la dichiarazione di estinzione della pena per indulto risulta essere provvedimento più favorevole all'imputato rispetto all'applicazione di una sanzione sostitutiva, la quale, seppure afflittiva in minore grado rispetto alla detenzione, costituisce purtuttavia una pena da espiare”.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mancata conoscenza del processo e "non doversi procedere"
- Analisi del programma di Futuro Nazionale
- Il caso Malagò tra difetto originario di candidabilità e limiti del potere di commissariamento
- L'azienda può togliere i buoni pasto? Uso aziendale, contratto e limiti alla revoca
- Insieme contro la violenza


