Avv. Roberto Cataldi |

Figli bomboccioni? Ecco una guida della Cassazione per mamma e papa'

A fronte del crescente numero di cosiddetti figli 'bamboccioni' disposti a trascinare mamma e papa' sino davanti alla suprema Corte per chieere di essere ancora mantenuti, la Cassazione ha dettato le regole su come i genitori si debbono comportare delineando entro quali limiti le richieste si possono considerare legittime e quando invece si tratta di pretese assurde. Ecco secondo Piazza Cavour quando ci si può rifiutare di mantenere i figli. Tanto per cominciare gli eterni fuori corso si possono scordare il mantenimento. Secondo gli Ermellini questi sono "colpevoli in primis del mancato guadagno" e se non rendono sugli studi e' giusto che si mettano a lavorare per rendersi indipendenti. Di certo le eccezioni ci sono, come quando dpo una separazione difficile il figli abbia subito un trauma che lo ha portato ad abbandonare gli studi. In tal caso se il figlio ha trovato un lavoro non adeguato alle sue ispirazioni ha diritto ad essere ancora mantenuto dai genitori. Al contrario si può dire stop al mantenimento anche quando il figlio ha appena raggiunto i 18 anni a solo un mese dall'assunzione a tempo indeterminato. E ciò anche se vi è il "patto in prova di sei mesi". In tal caso è "sufficiente la mera potenzialita' del conseguimento dell'autonomia economica" Di recente la Corte ha dato torto anche ad una 34enne pugliese che continuava a chiedere soldi al Padre anche dopo essere stata assunta come segretaria da un commercialista. La ragazza non aveva neppure "allegato di trovarsi in una situazione di difetto di indipendenza economica" e la Corte ha quindi detto stop al mantenimento. Secondo la Corte, se e' vero che "l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore eta' da parte di questi ultimi, ma perdura immutato, finche' il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica", va anche considerato che il figlio maggiorenne, "quando agisce per il riconoscimento del diritto al mantenimento, deve allegare una condizione legittimante, cui riferire l'onere del genitore di provarne l'inesistenza".

Altre informazioni su questo argomento

La Cassazione ricorda anche che il mantenimento e' stettamente legato alla realizzazione del figlio visto che l' accertamento degli alimenti "non puo' che ispirarsi a criteri di relativita', in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto". Ovviamente bisogna anche dare un occhio "alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione". Nel caso in cui il figlio lasci "volontariamente" un lavoro perche' poco appagante, continua a rimanere l'obbligo di mantenimento. Ovvio che la rinuncia deve essere determinata non dalla svogliatezza del ragazzo ma dal fatto che l'occupazione non rispecchia le proprie "aspirazioni".


Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi