La Corte di Appello di L'Aquila con decreto del marzo 2010 nell'accogliere un ricorso per equo indennizzo promosso in relazione ad una causa durata ben trentaquattro anni ha precisato che, in base ai parametri desumibili dalla giurisprudenza CEDU, è da ritenersi in linea di massima congrua per un giudizio di primo grado la durata di anni cinque quando si tratta di cause “di non ordinaria difficoltà come quelle di divisione ereditaria fra plurimi coeredi, connotata nella specie da plurimi accertamenti e rilievi da parte dei cc.tt.uu. di volta in volta nominati.
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