La Corte di Appello di L'Aquila con un decreto del 13.1.2010, ha accolto il ricorso di equo indennizzo promosso dall'erede dell'originaria convenuta di un giudizio di primo grado protrattosi per circa venti anni e otto mesi. La Corte, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente, nella parte motiva del provvedimento ha osservato che "in tema di equa riparazione prevista dalla legge n. 89 del 2001, in caso di decesso di una parte, l'erede ha diritto di conseguire iure successionis l'indennizzo maturato dal de cuius per l'eccessiva protrazione di un processo che lo vide parte anche prima dell'entrata in vigore della citata legge (a partire, tuttavia, dal 1 agosto 1973), nonché iure proprio l'indennizzo
dovuto in relazione all'ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte costituendosi in giudizio, mentre al periodo decorrente dalla data della domanda fino a quella del decesso della parte originaria, in caso di mancata costituzione in giudizio dell'erede, non può essere cumulato il periodo di pendenza successivo al decesso, attesa la mancanza di una parte processuale attiva, danneggiata dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo". Più precisamente continua la Corte di Appello "anche se la irragionevole durata del processo è stata già acquisita nel segmento temporale nel quale era parte il de cuius e permane in relazione alla valutazione della posizione del successore - che subentra in un processo oggettivamente irragionevole -, per la commisurazione dell'indennizzo
dovrà prendersi quale parametro di riferimento la costituzione dell'erede in giudizio, posto che il sistema sanzionatorio delineato dalla legge n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia subito danni patrimoniali e non patrimoniali, ed in relazione ad indennizzi modulabili in base al concreto patema subito".

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