Avv. Roberto Cataldi |

Agenzia delle entrate: ecco gli errori più comuni nella compilazione di Unico PF e cosa fare per evitarli

L'Agenzia delle entrate ha messo a punto un vademecum per aiutare i contribuenti a non commettere errori durante la compilazione del modello Unico persone fisiche. Entro il 30 giugno si dovrà consegnare la dichiarazione alle poste ma chi sceglie la forma dell'invio telematico ha tempo fino al 30 settembre. Spesso - spiega l'Agenzia in un comunicato - "per semplici sviste o distrazioni" i contribuenti "dimenticano d'inserire coordinate e codici correttamente, oppure, di trascrivere appositi campi presenti nella dichiarazione. Il risultato si manifesta successivamente, quando decine di migliaia di contribuenti sono chiamati a rivolgersi a un call center o a recarsi direttamente presso gli uffici delle Entrate".
Proprio per non incorrere in questi errori l'Agenzia ne ha stilato un elenco:

1. Innaniztutto un errore frequente è quello nell'indicazione e nella trascrizione del codice tributo o del codice fiscale. Meglio quindi controllare prima nel sito internet dell'Agenzia Peraltro, i codici tributo sono reperibili sul sito Internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) oppure usare il software gratuito “F24 on line”.

2. Da evitare anche ma da evitare, compare instancabile la non corretta indicazione del codice fiscale.

3. Può anche accadere di aver dimenticato di riportare le spese sanitarie. In tal caso è possibile procedere alla dichiarazione integrativa per rettificare o integrare i dati indicati nella precedente dichiarazione.

4. Altro errore frequente è quello sul codice catastale del Comune in cui si trovano gli immobili diproprietà. Per evitare questo errore basta consultare le pagine finali delle istruzioni alla compilazione che riportano i codici di tutti i comuni.

5. L'Agenzia ricorda infine che se si è cointestatari di un contratto di affitto (ad esempio tra coniugi) la detrazione del canone di locazione è al 50 per cento e spetta a entrambi. Ciascuno quindi deve riportare la quota-parte nell'apposito campo.

Vedi le informazioni complete del comunicato

► L’F24 a misura di contribuente - Innanzitutto, nel caso in cui il contribuente presenta il modello Unico, anche per il pagamento delle imposte, la parola, anzi, la penna passa al contribuente che, una volta assicuratosi che il modello F24 sia conforme, lo compila ed esegue il versamento come richiesto.

Spesso però, l’errore s’insinua nell’indicazione e nella trascrizione del codice tributo o del codice fiscale. Niente panico. In questo caso, infatti, è sufficiente avere a mente due nozioni: la prima, il modello F24 da utilizzare per il versamento e la compensazione di gran parte delle imposte e contributi dovuti, a cominciare da quelli risultanti dalla dichiarazione con il modello UNICO, è disponibile presso banche, agenti della riscossione e uffici postali. Mentre il codice tributo, sul quale decine di migliaia di contribuenti s’imbattono spesso con difficoltà, è costituito da una sequenza di numeri che identifica l’imposta cui si riferisce il versamento. Peraltro, i codici tributo sono reperibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – tramite il quale è quindi possibile individuare con certezza il codice tributo da trascrivere correttamente sul modello.

L’Informatizzazione cancella il dubbio dell’F24 - C’è una soluzione ancora più semplice: il software "F24 on line" dell’Agenzia delle Entrate. Gratuito e semplice da utilizzare, garantisce l’assenza di errori di questo tipo. Il modello si compila in pochi minuti, lo si stampa e si va più tranquilli a pagare. 2

► Il codice fiscale - Nella catena degli errori tipici, ma da evitare, compare instancabile la non corretta indicazione del codice fiscale, non altri codici o codicilli formati con dati anagrafici non completi e/o errati. Spesso, infatti, o si fa confusione o, semplicemente, si finisce per una svista per riportare in modo incompleto la sequenza di caratteri che identifica ogni contribuente (persone fisiche, società, enti, ecc.) nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria e con gli altri enti e uffici pubblici.

Per le persone fisiche, in particolare, viene determinato sulla base dei dati anagrafici, mentre per le persone giuridiche corrisponde in genere con il numero di partita Iva. In questo caso è bene porre attenzione al momento della trascrizione del codice all’interno del campo specifico.

► Il Fisco in soccorso della spesa smarrita - Le spese sanitarie non riportate inizialmente, ma che si rinvengono successivamente, costituiscono un altro punto dolente all’atto della compilazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso, non appena recuperate, entra in gioco la risorsa della dichiarazione integrativa, documento che consente al contribuente di rettificare o integrare i dati esposti in una precedente dichiarazione. La dichiarazione integrativa di un modello Unico può essere presentata sia in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, oppure, nei casi in cui non si era obbligati all’invio telematico del modello Unico, tramite un ufficio postale, utilizzando un modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. In merito all’intervallo temporale utile entro cui presentare l’integrativa, in questo caso, trattandosi del modello Unico Persone Fisiche, coincide con il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.

► La famiglia vista dal fisco - Altro fronte dell’errore è quello dei familiari a carico che, come indicato nel riquadro, devono essere annotati con precisione, spesso invece risultano imprecisi e discordanti con la realtà domestica del contribuente.

UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA www.agenziaentrate.gov.it Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444 E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it (tariffa urbana a tempo) 3

► Il Paese non si scorda mai, anzi, il Comune - E per finire, il codice catastale del Comune dove risultano situati gli immobili di proprietà. Un codice questo che spesso è riportato in modo inesatto o semplicemente omesso. Per evitare questo tipo d’errore è sufficiente consultare le pagine finali delle istruzioni alla compilazione che riportano, in ordine alfabetico, i codici di tutti i Comuni.

Domicilio fiscale e residenza, parola al Comune – I campi per l’indicazione del domicilio fiscale spesso riservano l’errore. Nel caso più comune, infatti, in cui la residenza risulta invariata o, seppur mutata, la variazione è avvenuta nell’ambito dello stesso Comune, soltanto il rigo "Domicilio fiscale al 01/01/2009" deve essere compilato. Se a mutare, oltre alla residenza, è anche il Comune, allora si dovranno compilare tutti e tre i righi. Importante è anche tener conto dei tempi entro cui è intervenuto il cambio di residenza, ricordando che per il fisco gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificata.

► Separati ma uniti dal fisco - Nel caso dell’assegno al coniuge, invece, è decisivo riportare nello specifico spazio la somma destinata a moglie o marito, a seconda dei singoli casi, non quella diretta al figlio. L’assegno quindi non va cumulato, piuttosto lo si deve scindere.

Occhio alla rata - Per le ristrutturazioni edilizie, invece, si devono riportare, in ordine, l’anno, l’importo ed in particolare il numero della rata. Questo per evitare il prospettarsi di problemi futuri che richiedono ulteriore tempo da riservare agli aspetti fiscali piuttosto che al quotidiano personale.

UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA www.agenziaentrate.gov.it Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485 CALL CENTER 848.800.444 E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it (tariffa urbana a tempo) 4 UFFICIO STAMPA INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA www.agenziaentrate.gov.it

► Nel caso del canone di locazione è bene tenere a mente che se il contratto d’affitto è cointestato, per esempio, ai coniugi, la detrazione è al 50 per cento e spetta a entrambi. I coniugi, quindi, devono riportarne la quota-parte nell’apposito campo del modello.



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