La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 10 giugno 2010 n. C-395/08 ha riconosciuto la presenza , nel nostro sistema pensionistico, di una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico rispetto agli altri lavoratori . La Corte ha ritenuto che la disciplina comunitaria deve escludere che una normativa nazionale possa prevedere, che per quest'ultimo tipo di rapporti, siano esclusi i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive. L' anzianità deve corrispondere alla durata effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro fornita nel corso dello stesso.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno implica quindi che l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati. La Corte ha ritenuto così Il principio del pro rata temporis non sia applicabile alla determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione, in quanto questa dipende esclusivamente dall'anzianità contributiva maturata dal lavoratore.

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