Cassazione: chi evade dai domiciliari per fuggire dalla famiglia non commette reato
Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: chi evade dai domiciliari per fuggire dalla famiglia non commette reato

La decisione è della sesta sezione penale della Corte (sentenza 16673/2010)
Non sempre la famiglia è sinonimo di tranquillità. C'è chi addirittura preferisce il carcere agli arresti domiciliari. E' il caso di un uomo di Nocera che, esasperato dai rapporti con la propria famiglia, ha deciso di "evadere" dai domiciliari per farsi riportare in cella. Il caso è poi finito davanti alla suprema Corte che stabilito come in una simile situazione non sussistono i presupposti del reato di evasione. La decisione è della sesta sezione penale della Corte (sentenza 16673/2010) che nella parte motiva spiega che chi si trova agli arresti domiciliari ed "esce dal luogo degli arresti, intenzionalmente, alla presenza dei Carabinieri, al fine di porre consapevolmente in essere una trasgressione idonea a ricondurlo in carcere, data l'impossibile convivenza con i familiari, non commette il reato di evasione". Difetta in un caso del genere il dolo tipico del reato previsto e punito dall'articolo 385 del codice penale. Tale dolo, spiega la Corte, "consiste nella consapevolezza e volontà di usufruire di una libertà di movimento vietata dal precetto penale". Nel corso del processo l'imputato ha sostenuto di non essersi sottratto ai controllo della Polizia giudiziaria, che era presente all'atto della bizzarra "evasione". Egli ha semplicemente realizzato una condizione fattuale nei termini che gli erano stati indicati come idonei a determinarne il rientro in carcere.

Altre informazioni su questa sentenza

L'uomo aveva ritenuto insopportabile una misura cautelare che lo costringeva a restare con la propria famiglia e così ha preferito il carcere agli arresti domiciliari. Nella parte motiva della sentenza la Corte evidenzia quanto segue: La peculiarità della vicenda sta invero in una serie di singolari circostanze, considerato; a) che è stato lo stesso ricorrente ad esigere formalmente la presenza dei Carabinieri, nei luogo degli arresti domiciliari, al fine di comunicare loro in modo formate l'impossibilità dei permanere della convivenza con i propri familiari. b) che l'imputato ha atteso i Carabinieri sull'uscio dell'abitazione, esprimendo con toni accesi la sua precisa volontà di voler rientrare in carcere. Senza contare che l'atteggiamento psicologico di tensione, che, nella descrizione dei verbalizzanti, ha caratterizzato la condotta dell'imputato, nei momento in cui, alla presenza dei militari, egli ebbe fisicamente a varcare la soglia del domicilio, cessò all'istante quando egli venne dichiarato in arresto dalle stesse forze dell'ordine, cui l'atto di violazione del limite territoriale era stato previamente comunicato nella sua precisa finalità, la quale non era quella di sottrarsi ai controlli dì legge, ma di ottenere semplicemente una impropria modifica del regime cautelare in atto. Orbene, pur non occorrendo una finalità specifica, è Indubbio che il dolo del reato consista nella consapevolezza e volontà di usufruire di una libertà di movimento vietata dal precetto penale, e che anche tale elemento non è riscontrabile nella specifica condotta attribuita al [...]. Anche sotto ìi profilo soggettivo, dunque, non pare essersi realizzato il fatto di reato previsto daU'art.385 C.P., Consegue in base alle considerazioni sopra esposte l'annullamento senza rinvio della decisione dì merito, perché il fatto non sussiste.


Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi