Gli arresti domiciliari possono essere disposti per sostituire la custodia cautelare in carcere, che, tuttavia, in alcuni casi torna a essere applicata

Avv. Francesca Servadei - Gli arresti domiciliari sono una misura cautelare personale, che trova la sua fonte di disciplina nell'articolo 284 del codice di procedura penale e che il giudice dispone se sussistono gravi indizi di colpevolezza dell'imputato e altre esigenze cautelari.

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Arresti domiciliari e custodia cautelare

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Gli arresti domiciliari possono essere paragonati alla custodia cautelare in carcere, ma, rispetto a essa, sono scontati al di fuori della casa circondariale. Per regola generale, tale misura va quindi preferita.

In alcuni casi, pertanto, è possibile che il giudice che abbia disposto la custodia cautelare in carcere decida poi di applicare, in sua sostituzione, gli arresti domiciliari.

A tale proposito, l'articolo 97-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale detta le modalità di esecuzione del provvedimento che sostituisce la vecchia misura con la nuova.

In particolare, tale norma stabilisce che il giudice, a meno che non ritenga necessario disporre l'accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza o altre esigenze evidenziate dal PM, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia, autorizza l'imputato a raggiungere il luogo dell'arresto fissando i tempi e le modalità per il raggiungimento.

Il luogo dell'arresto

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A questo punto, può risultare utile evidenziare che il luogo dell'arresto può essere identificato, alternativamente:

  • nell'abitazione dell'imputato,
  • in altro luogo di privata dimora,
  • in un luogo pubblico di cura o di assistenza,
  • in una casa famiglia protetta.

La scelta del luogo deve comunque assicurare le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.

Ritorno alla custodia cautelare

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Se l'imputato trasgredisce le prescrizioni degli arresti domiciliari che prevedono il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, la misura è revocata e sostituita con la custodia cautelare in carcere, a meno che si tratti di fatto di lieve entità.

Va inoltre detto che quando il giudice dispone gli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, prescrive le misure di controllo attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, a meno che le ritenga non necessarie. Se l'imputato nega il consenso all'adozione dei predetti mezzi e strumenti, il giudice stabilisce l'applicazione della custodia cautelare in carcere.


FRANCESCA SERVADEI

STUDIO LEGALE SERVADEI

LARIANO (ROMA)

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