Tornando ancora una volta sull'argomento la Corte di Cassazione ha ricordato che il presupposto imprescindibile per l'assegnazione della casa coniugale "al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale è costituito dalla presenza di figli minori ancora economicamente non autosufficienti".
Nel caso in cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in presenza di figli, sia stato espressamente adottato anche a titolo di integrazione delle disposizioni di carattere economico, "il venir meno del presupposto" della presenza dei figli, da un lato non preclude la modifica del provvedimento e quindi la revoca dell'assegnazione della casa familiare, ma considerata la duplice finalità del provvedimento adottato è legittima la rideterminazione dell'assegno divorzile.
Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che la modificabilità dei provvedimenti conseguenti alla pronuncia di divorzio (come di quelli adottati in sede di separazione) costituisce "un principio generale che trascende la specifica previsione [...] normativa e deve ritenersi consentita pertanto anche in tema di assegnazione della casa coniugale, la cui eclusione peraltro sarebbe priva di alcuna valida giustificazione giuridica qualora vengano meno le ragioni che l'hanno determinata.
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Nella motivazione la Corte scrive:
"Accertata in linea di principio la
modificabilità del provvedimento anche in ordine
all'assegnazione della casa coniugale, va rilevato
che il ricorso in esame si caratterizza per un
particolare aspetto che non sarebbe stato colto
dalla Corte d'Appello, costituito dal fatto che
detta assegnazione in sede di divorzio era stata
disposta ad "integrazione del magro assegno di
mantenimento" e che sul punto in mancanza di
impugnazione si sarebbe formato il giudicato, con
la conseguente impossibilità, secondo l'implicito
assunto della ricorrente/ di una modifica basata
sull'intervenuto trasferimento del figlio in altra
città e sul venir meno pertanto della convivenza
con la madre.
Al riguardo si osserva che il presupposto
indefettibile per l'assegnazione della casa
coniugale al coniuge non titolare del diritto di
proprietà o di altro diritto reale è costituito
dalla presenza di figli minori ancora
economicamente non autosufficienti, pur non essendo
preclusa in tal caso una valutazione sulle
conseguenze di carattere economico che un tale provvedimento comporta, cui l'art. 6 comma 6 della
Legge sul divorzio fa espresso riferimento, e che
ben possono essere bilanciate tenendone presente
1'incidenza in sede di determinazione dell'assegno
divorzile.
Pertanto, qualora la statuizione, in presenza
della prole, relativa all'assegnazione della casa
coniugale sia stata espressamente giustificata pure
a titolo di integrazione delle disposizioni di
carattere economico, a maggior ragione il venir
meno di detto presupposto, rappresentato ripetasi
dalla presenza della prole, non preclude la
modifica del relativo provvedimento ma potrebbe
legittimamente giustificare in tal caso la
rideterminazione dell'assegno divorzile. Su tale
specifico punto però, su cui la ricorrente ha
proposto una specifica censura con il terzo motivo,
la Corte d'Appello, come correttamente ha rilevato,
non avrebbe potuto pronunciarsi in mancanza di
un'apposita impugnazione incidentale da parte
dell'interessata in ordine all'incremento
dell'assegno.
D'altra parte non risulta dal ricorso in esame
se la ricorrente avanti alla Corte d'Appello abbia
introdotto, come invece è avvenuto in questa sede la specifica questione relativa alla particolare
connotazione integrativa che sarebbe stata
attribuita all'assegnazione della casa coniugale,
con la conseguenza che nessuna censura può muoversi
in questa sede avverso il decreto impugnato che non
ne ha fatto menzione.