Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: se figlio si allontana da casa la moglie perde l'assegnazione della casa coniugale ma ha diritto a incremento dell'assegno

Tornando ancora una volta sull'argomento la Corte di Cassazione ha ricordato che il presupposto imprescindibile per l'assegnazione della casa coniugale "al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale è costituito dalla presenza di figli minori ancora economicamente non autosufficienti". Nel caso in cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in presenza di figli, sia stato espressamente adottato anche a titolo di integrazione delle disposizioni di carattere economico, "il venir meno del presupposto" della presenza dei figli, da un lato non preclude la modifica del provvedimento e quindi la revoca dell'assegnazione della casa familiare, ma considerata la duplice finalità del provvedimento adottato è legittima la rideterminazione dell'assegno divorzile. Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che la modificabilità dei provvedimenti conseguenti alla pronuncia di divorzio (come di quelli adottati in sede di separazione) costituisce "un principio generale che trascende la specifica previsione [...] normativa e deve ritenersi consentita pertanto anche in tema di assegnazione della casa coniugale, la cui eclusione peraltro sarebbe priva di alcuna valida giustificazione giuridica qualora vengano meno le ragioni che l'hanno determinata.

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Nella motivazione la Corte scrive: "Accertata in linea di principio la modificabilità del provvedimento anche in ordine all'assegnazione della casa coniugale, va rilevato che il ricorso in esame si caratterizza per un particolare aspetto che non sarebbe stato colto dalla Corte d'Appello, costituito dal fatto che detta assegnazione in sede di divorzio era stata disposta ad "integrazione del magro assegno di mantenimento" e che sul punto in mancanza di impugnazione si sarebbe formato il giudicato, con la conseguente impossibilità, secondo l'implicito assunto della ricorrente/ di una modifica basata sull'intervenuto trasferimento del figlio in altra città e sul venir meno pertanto della convivenza con la madre. Al riguardo si osserva che il presupposto indefettibile per l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale è costituito dalla presenza di figli minori ancora economicamente non autosufficienti, pur non essendo preclusa in tal caso una valutazione sulle conseguenze di carattere economico che un tale provvedimento comporta, cui l'art. 6 comma 6 della Legge sul divorzio fa espresso riferimento, e che ben possono essere bilanciate tenendone presente 1'incidenza in sede di determinazione dell'assegno divorzile. Pertanto, qualora la statuizione, in presenza della prole, relativa all'assegnazione della casa coniugale sia stata espressamente giustificata pure a titolo di integrazione delle disposizioni di carattere economico, a maggior ragione il venir meno di detto presupposto, rappresentato ripetasi dalla presenza della prole, non preclude la modifica del relativo provvedimento ma potrebbe legittimamente giustificare in tal caso la rideterminazione dell'assegno divorzile. Su tale specifico punto però, su cui la ricorrente ha proposto una specifica censura con il terzo motivo, la Corte d'Appello, come correttamente ha rilevato, non avrebbe potuto pronunciarsi in mancanza di un'apposita impugnazione incidentale da parte dell'interessata in ordine all'incremento dell'assegno. D'altra parte non risulta dal ricorso in esame se la ricorrente avanti alla Corte d'Appello abbia introdotto, come invece è avvenuto in questa sede la specifica questione relativa alla particolare connotazione integrativa che sarebbe stata attribuita all'assegnazione della casa coniugale, con la conseguenza che nessuna censura può muoversi in questa sede avverso il decreto impugnato che non ne ha fatto menzione.


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