Con la sentenza n.12621, depositata il 31 marzo 2010, la Sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di maltrattamenti, non ha diritto allo sconto di pena l'imputato che, commettendo il reato, soffre di gelosia ossessiva
Con la sentenza n.12621, depositata il 31 marzo 2010, la Sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che in tema di maltrattamenti, non ha diritto allo sconto di pena l'imputato che, commettendo il reato, soffre di gelosia ossessiva: questa situazione non diminuisce infatti la capacità di intendere e di volere e quindi di rispondere per le azioni commesse che si riconducono al reato di maltrattamenti (lesioni e contusioni multiple al volto). Su ricorso proposto dall'imputato
reo dei maltrattamenti, (che aveva, tra le altre cose, eccepito che il giudice di merito non aveva valutato la diversa estrazione sociale dei conviventi e cioè che lei fosse, agiata, estroversa e colta mentre lui, introverso e chiuso, e che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto della sua gelosia "ossessiva"), gli Ermellini, rigettando il ricorso, hanno precisato che "è superfluo rammentare che gli stati emotivi e passionali, nel nostro sistema - a norma dell'art. 90 c.p. - non escludono né diminuiscono l'imputabilità e men che meno, sulla stessa, sono idonee ad incidere quelle che possono essere le differenze socio-culturali tra autore della violenza e vittima". "In tema di imputabilità, - hanno stabilito i giudici di Piazza Cavour - la capacità di controllo delle proprie azioni va distinta dalla capacità del soggetto di modulare e calibrare la sua condotta in funzione di elementi condizionati di ordine etico, religioso, educativo ed ambientale, i quali, afferendo ed integrandosi nel nucleo della personalità del soggetto, lo dotano della consapevolezza critica a autocritica, e che agiscono come modulatori dell'istintualità e dell'impulsività". Pertanto "l'indebolimento dei freni inibitori, o l'attenuazioni della loro funzionalità in determinate aree sensibili (quali la "possessività sospettosa" nella gelosia), se non dipendente da un vero e proprio stato patologico, non sono in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere e quindi sulla imputabilità". Secondo il giudizio dei giudici di legittimità, in definitiva, questi stati non sono quindi configurabili come "causa di esclusione della colpevolezza".

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: