La seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che per compensare le spese di giudizio a norma dell'art. 92 c.p.c. il giudice è tenuto a indicare in modo esplicito i motivi che lo hanno indotto alla compensazione.
Non può bastare dunque una mera clausola di stile per giustificare la compensazione delle spese del giudizio.
La Corte (sentenza n. 4159/2010) invita dunque i giudici di merito a considerare quanto disposto dal'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), l. n. 263/05 inbase al quale "il giudice deve esplicitamente indicare i motivi per cui procede alla compensazione".
La sentenza è stata dunque cassata con rinvio ed ora il Tribunale di Roma a dover riesaminare il caso tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla suprema Corte e decidere anche in relazione alle spese del giudizio di Cassazione.
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