La sentenza che prevede la compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni deve indicarle specificamente nel rispetto di quanto stabilito dalla sentenza n. 77/2018 della Consulta

Compensazione se le ragioni sono eccezionali e gravi

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Ai sensi dell'art 92 c.cp. modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, le spese possono essere compensate anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che il giudice deve specificare nella motivazione della sentenza (in base a una formulazione che riprende il testo dell' art. 92, comma 2, cod. proc. civ., così come modificato dall'art. 45, comma 11, della L. n. 69 del 2009 che - per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore — prevede la compensazione totale o parziale delle spese di lite anche in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione).

Precisazione contenuta nella Cassazione n. 24178/2022 (sotto allegata).

Spese compensate in un giudizio tributario

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Una società contribuente impugna l'estratto di ruolo e propone opposizione a una cartella avente oggetto il pagamento dell'Irap anno 2010 per l'importo di Euro 12.201,66.

La Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila dichiara cessata la materia del contendere e la società appella la decisione.

Il giudice d'appello rileva il mancato rispetto della ritualità nella notifica a mezzo posta della cartella di pagamento, risultando così affetta da nullità insanabile. Il giudice dell'impugnazione rileva inoltre che l'istanza di ammissione agevolata non ha consentito all'interessato di avere conoscenza e integrare il contenuto della cartella perché redatta sulla base di un estratto di ruolo che, in quanto atto sintetico, non contiene i dati della notifica della cartella sottesa allo stesso.

La CTR decide infine che "in considerazione della particolarità della situazione" le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate.

Motivazione apparente sulla compensazione delle spese

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La società nel ricorrere in Cassazione lamenta motivazione apparente della CTR, in quanto la stessa non ha esposto le gravi ed eccezionali ragioni che l'articolo 92 del codice di procedura civile richiede al fine di procedere alla compensazione delle spese.

Le gravi ed eccezionali ragioni vanno specificate

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La Cassazione accoglie il ricorso principale in quanto il motivo è manifestamente fondato. A tale giudizio va infatti applicata la disciplina della compensazione introdotta dal decreto legge numero 132 del 2014 integrato dalla sentenza 77 del 2018 della Corte costituzionale: "sicché la compensazione è limitata ai sensi dell'articolo 92, comma due, del codice di procedura civile, all'ipotesi di soccombenza reciproca, "ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni di elementi, ovvero ancora (a seguito dell'intervento del giudice delle leggi di cui si è dato conto), qualora sussistano altri analoghi gravi ed eccezionali ragioni."

Come già chiarito della Corte però le gravi ed eccezionali ragioni devono essere indicate esplicitamente nella motivazione e devono riguardare circostanze specifiche o aspetti della controversia decisa, non potendo essere espresse con una formula puramente generica e inidonea a consentire il necessario controllo.

Scarica pdf Cassazione n. 24178/2022

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