Cassazione: clandestino va espulso anche se i figli vanno a scuola
Avv. Roberto Cataldi |

Cassazione: clandestino va espulso anche se i figli vanno a scuola

Con una sentenza che ha già sollevato reazioni nel mondo politico la Corte di Cassazione ha stabilito che i clandestini possono essere allontanati dal territorio italiano anche se hanno dei figli che vanno a scuola. Secondo gli Ermellini la scolarizzazione rientrerebbe in una situazione "ordinaria" che non legittima la permanenza degli irregolari. Una decisione che si pone in contrasto con quanto la stessa Corte aveva in precedenza affermato consentendo invece la permanenza nel territorio italiano dei clandestini con figli in eta' scolare. Nella precedente decisione la Corte aveva fatto riferimento al bisogno di garantire una "crescita armonica" ai minori. Ora con un evidente dietrofront la Corte afferma che la scuola non puo' essere un motivo "straordinario" per usare tolleranza nei confronti degli irregolari. La decisione è della I Sezione civile della Corte (sentenza n. 5856/2010) che nella parte motiva afferma che diversamente si "finirebbe col legittimare l'inserimento di famiglie di stranieri strumentalizzando l'infanzia". Piazza Cavour ha così respinto il ricorso di un extracomunitario padre di due figli in eta' scolare. L'uomo oltretutto aveva una moglie a Milano titolare di permesso di soggiorno e in attesa della cittadinanza italiana. Il padre dei due bambini aveva anche evidenziato che un suo allontanamento avrebbe comportato per i piccoli "un vero e proprio depauperamento sentimentale" che avrebbe inciso negativamente sul loro futuro. Commentando la decisione, Navi Pillay, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha espresso viva preoccupazione. "Come giudice - afferma - non posso esprimermi su una sentenza senza averla prima letta. Tuttavia se e' cosi' e' una decisione preoccupante. [...] Devo comunque confrontare tale sentenza con la giurisprudenza gia' esistente sulla difesa e la tutela dei diritti dei bambini".
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La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso evidenziando che il reclamo del clandestino e' stato bocciato già dalla corte d'appello "in ragione dell'accertata insussistenza di una qualche situazione eccezionale e contingente relativa ai figli minori tale da integrare il presupposto necessario della rivendicata autorizzazione al genitore privo di permesso di soggiorno alla permanenza in territorio italiano". Quindi, la Suprema Corte, facendo riferimento all'articolo 31 del testo unico finalizzato all'unita' famigliare, ha osservato che l'articolo in questione "non puo' essere diretto a salvaguardare la normale situazione di convivenza dei minori con il proprio genitore, essendo invece esso correlato esclusivamente alla sussistenza in situazioni particolari le quali non possono assumere carattere di normalita' e stabilita' collegate al ciclo scolastico". Poco importa, scrive la Corte, il fatto che i figli dei clandestini "si siano inseriti con profitto nella scuola e che qui abbiano intrecciato stabili amicizie". La scuola, infatti, afferma piazza Cavour, "non e' circostanza eccezionale ne' transeunte poiche' la scolarizzazione dei minori medesimi fino al compimento dell'istruzione obbligatoria rappresenta un'esigenza ordinaria collegata al loro normale processo educativo-formativo". Non di poco conto ai fini di negare la permanenza dei clandestini in Italia per la Cassazione il fatto che la scolarizzazione e' "destinata a durare non gia' per un tempo determinato ma almeno fino alla maggiore eta' dei figli". Nell'intimare ai clandestini con figli in eta' scolare di andarsene, la Corte specifica che sull'esigenza scolastica deve prevalere la "tutela delle frontiere'. La'"voluntas legis' - scrivono gli Ermellini - subordina la necessita' di garantire al minore che il suo ordinario processo educativo, formativo o scolastico, si realizzi con l'assistenza del genitore che merita invece di essere allontanato dal territorio italiano al piu' generale interesse della tutela delle frontiere, che si esprime nelle esigenze di ordine pubblico che convalidano il decreto di espuslione". Quanto alla precedente pronuncia che aveva dato l'ok agli irregolari a rimanere nel nostro Paese per stare con i figli in eta' scolare, la Cassazione prende le distanze e scrive che "la decisione ha offerto una lettura apparentemente estensiva ma in realta' riduttiva, in quanto orientata alla sola salvaguardia delle esigenze del minore, omettendone l'inquadramento sistematico nel complessivo impianto normativo alla cui voluntas non riosulta attribuita alcuna rilevanza ermeneutica benche' l'intenzione del legislatore funga da criterio comprimario nella ricostruzione della mens legis".


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