La seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza 225/2010) ha stabilito che nell'ambito di un rapporto matrimoniale, il coniuge che voglia far accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della metà della casa coniugale di fatto intestata all'altro coniuge, deve dimostrare di aver compiuto atti tali da aver trasformato la "detenzione comune" in un vero e proprio compossesso.
A tal fine però non è sufficiente dimostrare di aver pagato una parte del mutuo perchè tale pagamento potrebbe essere avvenuto sulla base di accordi intercorsi con l'altro coniuge al fine di adempiere agli obblighi, imposti dall'art. 143 del codice civile, di contribuire ai bisongi della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente





