Buone notizie per i coniugi separati che debbono pagare il mantenimento alla ex. Fintanto che c'è il mutuo da pagare, la misura dell'assegno può essere ridotta.
Lo ha ricordato la prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.15333/2010) riconoscendo che "è legittima la decurtazione dell'assegno di mantenimento" pe ril fatto che "il coniuge cui spetta l'obbligo dell'assegno" sta pagando per intero "la rata del mutuo della casa coniugale" in cui vive la moglie.
Nel caso esaminato dalla Corte la casa coniugale era stata acquistata in regime di comunione dei beni e poi assegnata alla moglie pur in assenza di figli.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Divisione giudiziale e documentazione urbanistico-edilizia
- Responsabilità del commercialista: cosa deve provare il cliente
- Varenne, l'ultimo Capitano: il cavallo atleta e il diritto che non sapevamo di avere
- Antiriciclaggio: il sistema si fa sostanziale, documentato e armonizzato
- Giudizio abbreviato: il Gup può integrare le prove necessarie





