La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 661 dello scorso 17 gennaio, ha ribadito un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di assegnazione della casa coniugale in caso di separazione. Secondo i Giudici di Piazza Cavour, nel caso in cui l'alloggio coniugale appartenga in proprietà ad uno solo dei due coniugi e non vi siano figli minori affidati all'altro coniuge o comunque con lo stesso conviventi, il titolo di proprietà vantato dal coniuge preclude l'assegnazione della casa all'altro coniuge e rende superflua ogni e qualsivoglia pronuncia di assegnazione dell'alloggio medesimo in favore del coniuge proprietario.
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