La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 6192/2007) ha stabilito che spetta a entrambi gli ex coniugi comproprietari dell'immobile il pagamento dell'ICI e ciò anche in caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei figli.
I Giudici di piazza Cavour hanno precisato che il decreto legislativo 504/1992 (che istituisce il tributo ICI) stabilisce che i soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari o i titolari di diritto reale di godimento sull'immobile.
La Corte ha poi precisato che l'assegnazione della casa coniugale al coniuge affidatario dei figli ha natura di un diritto personale di godimento atipico e non già di un diritto reale giacché l'assegnazione non viene fatta di per sé al coniuge ma ai figli e ciò nel loro specifico interesse.
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Mediazione condominiale, il giudice deve consentire la sanatoria
- Testamento olografo, per contestarlo serve l’azione di nullità
- Alzheimer in RSA, il TAR Lombardia ordina alla Regione di provvedere sulle tariffe
- Ricerca beni del debitore, niente compenso separato
- Furto aggravato se il dipendente ha solo la disponibilità materiale del denaro




