Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione o divorzio fa sorgere solo un diritto atipico di godimento e non un diritto reale

di Valeria Zeppilli - Di certo una delle principali questioni che giungono all'attenzione dei giudici di legittimità è quella avente ad oggetto lo scioglimento del legame coniugale, visto sotto tutti gli aspetti che lo possono interessare da un punto di vista giudiziale.

Ad esempio? Il pagamento delle imposte sull'immobile un tempo adibito a casa coniugale.

Con la sentenza numero 2675/2016, depositata il 10 febbraio (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha infatti a tal proposito precisato che il coniuge a cui sia stata assegnata la casa non ha l'obbligo di pagare tutte le tasse ad essa relative: tale onere, infatti, grava pro quota anche all'ex compagno di vita.

Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici, più nel dettaglio, una donna, dopo aver pagato per intero l'ammontare dovuto per la vecchia ICI, chiedeva e otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti dell'ex marito per vedersi rimborsate le quote a quest'ultimo spettanti a titolo di pagamento dell'imposta.

L'uomo ha tentato tutti i gradi di giudizio per provare a essere sollevato dal pagamento, ma non c'è stato nulla da fare.

Come precisato dalla terza sezione della Corte di cassazione, infatti, il coniuge affidatario dei figli e assegnatario della casa coniugale non è soggetto passivo dell'imposta per la parte dell'immobile cui la stessa si riferisce della quale non abbia la proprietà o altro diritto di godimento.

Dato che con il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di scioglimento del matrimonio al coniuge non viene riconosciuto un diritto reale ma un atipico diritto di godimento, il pagamento dell'imposta in parola spetta, pro quota, a moglie e marito.

Marito che quindi nel caso di specie non può far altro che pagare.

Corte di cassazione testo sentenza numero 2675/2016
Valeria Zeppilli

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