La trascrizione non ha effetto rispetto ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili a qualunque titolo, in forza di un atto trascritto o iscritto prima

di Valeria Zeppilli - Se l'assegnazione della casa coniugale è successiva all'iscrizione su di essa di un'ipoteca, l'immobile può essere pignorato. Anche se il provvedimento di assegnazione è trascritto prima del pignoramento.

Secondo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 7776 del 20 aprile 2016 (qui sotto allegata), infatti, il creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto in forza di un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione può far vendere l'immobile coattivamente come libero.

Normativamente occorre guardare al vecchio articolo 155-quater del codice civile (oggi abrogato e sostituito dall'articolo 337-sexies), il quale per i giudici deve essere interpretato nel senso di prevedere che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è trascrivibile ai sensi dell'articolo 2643 del codice civile e opponibile ai terzi ai sensi del successivo articolo 2644.

Di conseguenza, la trascrizione non ha effetto rispetto ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili a qualunque titolo, in forza di un atto trascritto o iscritto precedentemente.

Così, nei confronti del creditore ipotecario che ha trascritto l'ipoteca sull'immobile prima della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, quest'ultima non è opponibile e tale creditore può far subastare l'immobile come libero.

Ritenere, viceversa, prevalente il diritto del coniuge assegnatario in quanto riconosciuto nell'interesse dei figli per la Corte vorrebbe dire accordare una tutela maggiore al coniuge che ha ottenuto il diritto parziale dopo l'iscrizione di ipoteca rispetto al coniuge che ha conseguito la piena proprietà del bene ipotecato. È soprattutto il principio generale dell'ordinamento per il quale nemo plus iuris transferre postest quam ipse habet che non permette al coniuge assegnatario di assumere, rispetto a terzi titolari di diritti preesistenti sul bene, una posizione più favorevole di quella che può assumere il coniuge titolare del diritto di proprietà.

Nel caso di specie è stato quindi accolto il ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Saluzzo aveva ritenuto opponibile il provvedimento di assegnazione della casa coniugale trascritto prima della trascrizione del pignoramento, senza tenere conto delle iscrizioni ipotecarie anteriori.

Corte di cassazione testo sentenza numero 7776/2016
Valeria Zeppilli

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