La Prima Sezione della Corte di Cassazione (Sent. n. 4816/2009) ha stabilito che solo la casa nella quale la famiglia ha vissuto può essere assegnata al coniuge affidatario dei figli minori.
I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che “l'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155, quarto comma, cod. civ., rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui s'esprime e s'articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro d'aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione d'ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità. Di conseguenza, la decisione del giudice di merito, di respingere la domanda d'assegnazione della casa formulata dal coniuge affidatario della prole, è adeguatamente motivata con l'accertamento che l'immobile in questione non è mai stato adibito a casa familiare.
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