La prima sezione civile della Corte di Cassazione (sent. n. 13065 del 9 settembre 2002) ha stabilito che ai fini dell'assegnazione della casa familiare (secondo quanto previsto dall'art. 155 quarto comma del codice civile) è necessario che al momento della separazione persista effettivamente una casa coniugale. L'istituto in questione, infatti, come chiarisce la Corte, risponde all'esigenza di conservare quell'habitat familiare che costituisce il centro degli affetti e delle consuetudini in cui si svolge la vita familiare. Venendo a mancare questo presupposto, per essersi i figli già irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la vita della famiglia, non vi è possibilità di applicare tale istituto.
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