La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. 4 febbraio 2003, n. 1660), in materia di Danni, valutazione e liquidazione con criteri equitativi, ha dichiarato che “ ai fini del riconoscimento del diritto all'equa riparazione di cui alla legge 892001, non esiste nell'ordinamento alcuna regola che permetta di stabilire con precisione numerica, in via generale ed astratta, la ragionevole durata di un processo”. Ciò non toglie che, in base all'art. 2 della legge citata, ogni vicenda vada considerata nelle sue specifiche caratteristiche, e quindi che si debba “tener conto della complessità del caso e del comportamento in concreto assunto dal giudice, dalle parti e da chiunque altro sia chiamato a contribuire alla definizione del procedimento”.
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