La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 14885 dello 22 ottobre 2002), ha stabilito che, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad un'equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, che ha carattere indennitario e non risarcitorio, “non richiede l'accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall'art. 2043 cod. civ., né presuppone la verifica dell'elemento soggettivo della colpa a carico di un agente”. E' invece necessario l'accertamento di un evento "ex se" lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, evento che configura una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. E questo perché l'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione è da intendersi non già come obbligazione "ex delicto", ma come obbligazione "ex lege", riconducibile (ex art. 1173 cod. civ.) ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico.
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