Il Tribunale di Genova (sent. 10 agosto 2009, n. 1201) è intervenuto sulla distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa. La causa del primo si ravvisa nello scambio tra l’apporto dell’associato all’impresa dell'associante ed il vantaggio economico che questi s’impegna a corrispondere all’associato, ove non rilevano, né la partecipazione alle perdite né la mancanza dell’effettività di controllo da parte dell’associato sulla gestione dell’impresa, né, ancora, la circostanza che la partecipazione possa essere commisurata al ricavo dell’impresa anziché agli utili netti.
Il Tribunale di Genova ( sent. 10 agosto 2009, n. 1201) interviene sulla distinzione tra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato
Articoli correlati
-
-
-
-
27-07-2018
Il contratto di associazione in partecipazione
Cos'è il contratto di associazione in partecipazione di cui all'art. 2549 c.c., il rischio d'impresa come tratto caratterizzante dell'istituto; il divieto di prestazioni lavorative per le persone fisiche e i poteri di controllo dell'associato -
In evidenza oggi
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione
- Mediazione immobiliare: quando vale il foro del consumatore estero
- Traffico di migranti: legittima la pena del decreto Cutro per morte o lesioni
