È soggetto a tassazione il “contributo – affitto” a seguito del trasferimento della sede di lavoro. Fino alla metà degli anni '90, l'orientamento prevalente era a favore della non imponibilità dell'erogazione in esame a causa del carattere risarcitorio della stessa tendente a risarcire il danno del dipendente interessato dal trasferimento, concretizzatesi nel maggiore canone di locazione che lo stesso deve sopportare per godere di un alloggio nella nuova sede di lavoro. Il mutamento di orientamento, avviato con la sentenza della Cassazione n. 948/1996 è poi proseguito con la sentenza 10803/2002 che ha negato la natura risarcitoria del contributo–affitto concludendo per l'assoggettamento a tassazione. Ora, secondo quanto emerge dalla sentenza n. 20631/2009 della sezione tributaria della Cassazione, il bonus riconosciuto al dipendente per pagare l'affitto di casa a seguito del trasferimento disposto dall'impresa risulta imponibile anche se il sostituto d'imposta non ha effettuato e versato la ritenuta.
È quanto emerge dalla sentenza n. 20631/2009 della Cassazione
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