Con la sentenza n. 19515 del 10 settembre 2009, la sezione tributaria civile della Corte di Cassazione ha stabilito che l'anziano professionista che guadagna tanto non si serve necessariamente di una ”autonoma organizzazione”, presupposto da cui sorge l'obbligo del pagamento dell'Irap.
La pronuncia della Cassazione, ribalta la pronuncia di secondo grado, secondo cui il presupposto dell'Irap doveva presumersi in relazione al reddito percepito dall'ottuagenario contribuente, ordinario di procedura penale e consulente, tenuto conto dell'attività di alta specializzazione svolta e alle condizioni personali del contribuente.
“L'elevata specializzazione del professionista – si legge dalle motivazioni degli Ermellini - è elemento che concorre ad aumentare il reddito anche in assenza di organizzaizone. L'età, se non impedisce sul paino intellettuale il pieno svolgimento della professione, come conferma nella specie l'elevato reddito, non incide minimamente sul piano fisico nella svolgimento dell'attività professionale che si compendia nel leggere, studiare, pensare e nello scrivere, attività consentite a tutte le età. Si deve concludere che gli elevati specializzazione ed età sono stati illogicamente ritenuti elementi presuntivi per disattendere la prova offerta dal contribuente”.
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